Compensazione dei crediti in F24 solo con Entratel o Fisconline

Inasprimento degli attuali vincoli all’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti d’imposta e modifica delle modalità con le quali le stesse compensazioni potranno essere effettuate dai soggetti titolari di partita IVA nel modello F24. Sono queste alcune delle principali novità introdotte dal D.L. 50/2017. Vediamo di scoprirne di più.

L’articolo 3 del D.L. 50/2017 approvato il 24 aprile scorso, prevede nuove disposizioni per contrastare le indebite compensazioni. In particolare, viene abbassato il limite della compensazione dei crediti IVA per il quale diventa obbligatoria l’apposizione del visto di conformità, dagli attuali 15.000 euro a 5.000 euro.

Le novità in materia di compensazione in F24 però, non finiscono qui. È stato infatti introdotto l’obbligo di inviare telematicamente, tramite i canali telematici Entratel o Fisconline, i modelli F24 che contengono compensazioni con crediti derivanti da qualsiasi tributo o imposta sui redditi o addizionale, ritenute alle fonte, imposta sostitutiva sul reddito, IRAP e crediti d’imposta di cui al quadro RU della dichiarazione dei redditi.

In pratica, a partire dal 24 aprile scorso, tutte le compensazioni di qualsiasi imposta e di qualsiasi importo effettuate dai soggetti titolari di partita IVA devono essere effettuate tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate: Entratel, il canale dedicato agli intermediari telematici, e Fisconline, il canale dedicato a tutti i contribuenti, compresi i cittadini italiani residenti all’estero, le società e gli enti.

Il nuovo obbligo introdotto dal D.L. 50/2017 sussiste per qualsiasi somma oggetto di compensazione e indipendentemente dal fatto che l’imposta oggetto di compensazione sia o meno oggetto di visto in dichiarazione.

Per i titolari di partita IVA, quindi, per le imposte di cui sopra, non sarà più possibile, in nessun caso, effettuare compensazioni tramite il servizio di home banking offerto dal proprio istituto bancario.

E chi compensa senza l’apposizione del visto?

Il contribuente che effettua una compensazione senza l’apposizione del visto di conformità o con apposizione del visto da parte di un soggetto non abilitato sarà punito con il recupero dell’ammontare del credito utilizzato, unitamente alla sanzione che, seppur non specificata nella nuova norma, si applica ordinariamente nella misura del 30%.

Ricordiamo che prima dell’arrivo di questa novità, l’obbligo di effettuare le compensazioni con i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, c’era solo per le compensazioni IVA superiori a 5.000 euro.

Riepilogando, a partire dalla data del 24 aprile 2017, i soggetti titolari di partita IVA compensano tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate:

  • i modelli F24 a “saldo zero”, ossia i modelli F24 che presentano crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale uguale a zero;
  • i modelli F24 con “saldo positivo”, ossia i modelli F24 che presentano crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di euro.

I modelli F24 dei soggetti titolari di partita IVA che non presentano compensazioni possono essere pagati utilizzando sia il canale privato tramite l’home banking del contribuente sia i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

I soggetti non titolari di partita IVA (soggetti privati) presentano tramite i canali telematici dell’Agenzia solo i modelli F24 con “saldo zero”, ossia i modelli F24 che presentano crediti in compensazione, con saldo finale uguale a zero. I modelli F24 con “saldo positivo” che presentano crediti in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, possono essere pagati tramite home banking (canale privato), mentre per i pagamenti senza compensazioni possono essere utilizzati i modelli F24 cartacei.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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