Il D.L. 50 del 24 aprile 2017 introduce importanti novità in materia di detrazione IVA. Cambiando la normativa attualmente in vigore, il decreto modifica i termini in cui è possibile detrarre l’IVA a credito. Cosa cambia quindi dal 2017 per le imprese e i professionisti?
In questo articolo facciamo il punto della situazione.
Cosa cambia dal 2017?
L’articolo 2 del D.L. 50/2017 modifica l’articolo 19, comma 1 del D.P.R. 633/72, prevedendo che l’IVA, dal momento in cui diventa esigibile (art. 6 del D.P.R. 633/72) può essere detratta esclusivamente entro l’anno, più precisamente con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
Nella nuova formulazione, continua ad essere previsto che “il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile” ma viene disposto che tale diritto “è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto”.
Quali sono le conseguenze di questa modifica?
La novità introdotta va a penalizzare le imprese già fortemente colpite dalla mancanza di liquidità, dalla riduzione dei volumi di fatturato e dalle altre norme fiscali divenute nel tempo più stringenti. In pratica, la modifica riduce di due anni il diritto alla detrazione dell’imposta. E così, l’IVA a credito su una fattura di acquisto del 2017, ad esempio, deve essere detratta entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA (30 aprile 2018).
Novità anche per la registrazione delle fatture di acquisto (art. 25 del D.P.R. 633/72), che dovranno essere registrate nel registro IVA prima della registrazione della liquidazione periodica nella quale si vuole detrarre l’IVA ed entro la scadenza della dichiarazione IVA dell’anno successivo a quello di emissione della fattura.
E dal momento che le disposizioni sulla nuova detrazione IVA sono entrate subito in vigore con il D.L. 50/2017, la conseguenza è che il diritto alla detrazione viene meno per le operazioni del 2015 e 2016 per le quali ancora non è stato esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta a credito.
La nuova disposizione non prevede però una disciplina transitoria da applicarsi alle fatture ricevute nel vigore della norma precedente e non ancora registrate, anche se secondo logica, l’esclusione del diritto alla detrazione dell’IVA è superato applicando il principio generale secondo cui la legge dispone solo per l’avvenire.
È molto probabile però che, in sede di conversione del D.L. 50/2017, il regime transitorio sarà appositamente regolato, in modo da consentire agli operatori di poter esercitare la detrazione dell’imposta divenuta esigibile negli anni 2015 e 2016, visto che al momento dell’entrata in vigore della nuova disposizione risultava ancora aperto il termine finale di detrazione previsto dalla “vecchia” disciplina.
Come era prima?
Ricordiamo che prima dell’entrata in vigore della nuova disposizione, il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti poteva essere fruito entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui era maturato il relativo diritto.
Come è facile immaginare, le nuove regole in tema di detrazione IVA hanno alimentato diversi dubbi di compatibilità con i principali fondamenti del funzionamento dell’imposta sul valore aggiunto.
Si ritiene infatti di non facile applicazione, se non addirittura impossibile, l’esercizio della detrazione per le fatture e le bollette doganali emesse a fine anno, per quelle emesse in ritardo e spedite tramite posta ordinaria che possono subire ritardi nella consegna.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN