Con la Risoluzione n. 44 del 5 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i distributori automatici di tabacchi, ricariche telefoniche e biglietti “gratta e vinci” sono esclusi dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Si ricorda che l’art. 2, co. 2 del D.Lgs. 127/2015 prevede che dal 1° aprile 2017 tutti i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici abbiano l’obbligo di memorizzare elettronicamente e di trasmettere in via telematica i dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate mediante distributori automatici.
Secondo quanto precisato dall’Agenzia emerge che:
1) sono escluse dall’obbligo tutte quelle ipotesi in cui non si è in presenza di un distributore automatico che rispetti le caratteristiche descritte dal Provvedimento dell’Agenzia del 30 giugno 2016, ossia:
- avere in dotazione di una o più periferiche di pagamento;
- avere in dotazione un “sistema master” capace di raccogliere i dati dalle singole periferiche di pagamento e memorizzarli;
- essere dotato di un erogatore di prodotti o servizi;
- essere dotato di una “porta di comunicazione” capace di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell’Agenzia delle Entrate.
2) non rientrano nell’obbligo di memorizzazione ed invio telematico dei corrispettivi i distributori che fungono da mero strumento di pagamento di un bene/servizio che sarà reso in altro modo o tempo, fornendone solo l’attestazione/quantificazione (es: pedaggi autostradali); ovvero erogano una certificazione fiscale (es: biglietti di sosta) e non erogano beni/servizi direttamente come le “vending machine”.
3) l’obbligo in argomento si applica a condizione che la cessione eseguita dia luogo ad un corrispettivo rilevante ai fini IVA, imputabile al soggetto che effettua la cessione o prestazione. Al contrario non può mai applicarsi alle operazioni per le quali l’imposta è stata assolta in una fase precedente e chi la effettua non ne può determinare alcun elemento (fungendo di fatto da semplice mandatario di altro soggetto che ha adempiuto gli obblighi del caso).
Alla luce di quanto sopra, è possibile affermare con certezza che sono escluse dall’ambito applicativo dell’art. 2, co. 2 del D.Lgs. 127/2015 tutte le operazioni soggette al regime IVA “monofase” di cui all’art. 74 del DPR 633/72. Infatti in tale speciale regime vi è un unico soggetto debitore d’imposta, ossia il primo cedente, mentre le ulteriori cessioni risultano escluse dal campo di applicazione dell’IVA. Tra le operazioni in questione, oltre ai biglietti di sosta già citati, vi sono le cessioni di tabacchi e le cessioni di ricariche telefoniche.
Sono escluse altresì le cessioni di biglietti “gratta e vinci”, esenti IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72, in quanto rientranti tra i beni ceduti in via esclusiva dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e per i quali i rivenditori non percepiscono veri e propri “corrispettivi” ma un aggio.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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