Entro il 31 maggio (salvo proroga) l’invio delle liquidazioni periodiche IVA

Mancano ancora pochi giorni alla scadenza ordinaria dell’invio delle liquidazioni periodiche IVA. In vista dell’approssimarsi della scadenza per l’invio (salvo proroga) facciamo un breve riepilogo del nuovo adempimento fiscale. Chi sono i soggetti obbligati? E quali le modalità di invio della comunicazione?

Chi sono i soggetti obbligati?

La comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA deve essere presentata da tutti i soggetti passivi d’imposta a prescindere dalla posizione IVA emergente dalla liquidazione periodica, avvalendosi del modello pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Sono esclusi dall’obbligo di invio i soggetti non tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche, nonché coloro che sono esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, salvo che nel corso dell’anno non vengano meno le condizioni di esonero.

Quali sono i dati da indicare nelle liquidazioni periodiche IVA?

I dati da indicare nella liquidazione periodica IVA sono i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta effettuate ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 1-bis del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e) e 74, quarto comma.

La comunicazione deve essere presentata anche nell’ipotesi di liquidazione IVA con eccedenza a credito e nel caso di soggetti IVA in presenza di più attività, con determinazione separata dell’imposta, dovrà essere presentato un solo modello riepilogativo per ciascun periodo.

I contribuenti con contabilità separata, nel caso in cui, tra le attività esercitate, ve ne sia una per la quale è previsto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA, non devono inviare i dati della liquidazione periodica IVA dell’attività esonerata.

Quali le sanzioni in caso di mancato invio?

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Modalità e termini di presentazione

La comunicazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La comunicazione relativa al secondo trimestre deve essere invece inviata entro il 16 settembre e quella relativa all’ultimo trimestre è presentata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio.

Per la trasmissione telematica della liquidazione periodica IVA, il canale scelto dall’Agenzia delle Entrate è quello della nuova interfaccia “Fatture e corrispettivi” accessibile dal sito dell’Agenzia con le proprie credenziali.

L’uso di un canale diverso dal solito (Entratel Desktop Telematico) e la richiesta dell’apposizione della firma digitale al fine di garantire l’autenticità e l’integrità dei dati hanno portato i vertici della categoria dei commercialisti a chiedere un rinvio tecnico.

E così, per la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA in scadenza il 31 maggio, potrebbe arrivare una proroga amministrativa di pochi giorni necessaria per prepararsi al nuovo adempimento, il cui invio telematico, come detto prima, sarà effettuato con il nuovo sistema di trasmissione.

La proroga, annunciata alcuni giorni fa dal viceministro all’economia, dovrà però essere ufficializzata con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e probabilmente si concretizzerà con un rinvio di alcuni giorni in cui non saranno applicate sanzioni.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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