Al lavoratore domestico, ogni due anni di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, spetta un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale applicata in base al proprio livello di inquadramento. Tale aumento, detto “scatto di anzianità”, è previsto dall’art. 36 del Contratto Collettivo Nazionale e costituisce una voce aggiuntiva alla normale retribuzione. Vediamo come viene disciplinato.
Riassumiamo di seguito i tratti distintivi degli scatti di anzianità:
- sono previsti ogni biennio di lavoro svolto presso lo stesso datore di lavoro;
- sono previsti in un numero massimo di sette;
- sono calcolati in misura pari al 4% della paga minima prevista dalle tabelle retributive annualmente aggiornate;
- non possono essere assorbiti dal superminimo;
- decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui matura il biennio di attività;
- costituiscono un elemento della paga oraria (per i lavoratori non conviventi) o della paga mensile (per i lavoratori non conviventi).
Qualora vi sia la modifica del contratto di lavoro che prevede un innalzamento del livello di inquadramento, gli scatti di anzianità dovranno essere adeguati alla retribuzione minima prevista per il nuovo livello.
Vediamo ora con un esempio l’applicazione e il calcolo degli scatti di anzianità.
La signora Matilda è stata assunta il primo gennaio 2010 come lavoratrice non convivente inquadrata nel livello C con mansione di cuoca per un totale di 20 ore alla settimana.
Nel 2010 la retribuzione oraria era di Euro 5,83 (secondo la tabella retributiva in vigore per l’anno 2010).
Nel 2011 la retribuzione oraria era di Euro 5,91 (secondo la tabella retributiva in vigore per l’anno 2011).
Nel 2012 la retribuzione oraria era di Euro 6,06 (secondo la tabella retributiva in vigore per l’anno 2012). A partire da febbraio 2012 è stato calcolato, in aggiunta alla retribuzione, un primo scatto di anzianità di Euro 0,24 (pari allo 4% di Euro 6,06) per complessivi Euro 6,30.
Nel 2013 la retribuzione oraria era di Euro 6,18 (secondo la tabella retributiva in vigore per l’anno 2012). Essendo variata la retribuzione oraria, l’importo del primo scatto di anzianità, a partire da gennaio 2013 era di Euro 0,25 (pari allo 4% di Euro 6,18). L’importo della retribuzione per l’anno 2013 era quindi di Euro 6,43.
Nel 2014 la retribuzione oraria era di Euro 6,26 (secondo la tabella retributiva in vigore per l’anno 2014). A partire da febbraio 2014 sono stati calcolati, in aggiunta alla retribuzione, due scatti di anzianità di Euro 0,50 (pari all’8% di Euro 6,26) per quindi un totale di Euro 6,76.
Nel 2015 la retribuzione oraria era di Euro 6,31 (secondo la tabella retributiva in vigore per l’anno 2015). Anche se è variata la retribuzione oraria, l’importo del primo scatto di anzianità, a partire da gennaio 2015 è rimasto di Euro 0,50 corrispondente all’8% della retribuzione oraria.
Nel 2016 la retribuzione oraria era di Euro 6,35 (secondo la tabella retributiva in vigore per l’anno 2016). A partire da febbraio 2016 sono stati calcolati, in aggiunta alla retribuzione, tre scatti di anzianità di Euro 0,76 (pari al 12% di Euro 6,35) per quindi un totale di Euro 7,11.
Per l’anno 2017 la retribuzione corrisposta alla lavoratrice sarà di Euro 7,12 corrispondente alla retribuzione minima sindacale di Euro 6,36 (prevista dalla tabella retributiva in vigore per l’anno 2017) maggiorata dello scatto di anzianità di Euro 0,76 (12% di Euro 6,36).
Alessandra Manfè – Centro Studi CGN