Tra i tanti cambiamenti intervenuti quest’anno in ambito fiscale, si notano i termini di presentazione delle dichiarazioni annuali IVA e, per alcuni soggetti, dei redditi ed IRAP. Vediamo quali sono le principali novità.
Come è noto, la presentazione della dichiarazione IVA per l’anno 2016, è avvenuta nel mese di febbraio del corrente anno 2017 (art. 8 D.P.R. n. 322/1998).
Tuttavia, per andare incontro alle esigenze di chi si era imbattuto nei problemi tecnici riscontrati nei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, quest’ultima, con un Comunicato stampa del 1° marzo 2017, ha concesso ulteriori tre giorni dalla scadenza (quindi fino al 3 marzo) per il regolare invio delle dichiarazioni annuali IVA relative al 2016.
Con la Risoluzione n.26/E del 6 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tale dilazione non è una proroga, per cui tutti gli adempimenti fiscali aventi scadenza successiva al 28 febbraio 2017 e connessi al termine di presentazione del modello di dichiarazione annuale IVA dovranno essere eseguiti facendo riferimento esclusivamente alla data del 28 febbraio 2017.
Pertanto, stando alla normativa vigente (art. 7 c.4 ter D.L. 357/1994 conv. in L. 489/1994), la stampa dei registri IVA sarebbe dovuta avvenire entro il 28/05/2017.
Ma nella parte finale della Risoluzione n.46/E/2017, emanata su un interpello sulla produzione e conservazione elettronica dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari, l’Agenzia delle Entrate ha inserito una importante precisazione.
Nell’ottica di semplificazione e uniformità del sistema, è stato precisato che il riferimento temporale per la stampa dei registri IVA è il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
Infatti, la risoluzione, nella parte finale, ribadisce che anche in presenza di termini disallineati di presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed IVA, quali quelli a partire dall’anno d’imposta 2016, per le stampe dei registri IVA si dovrà tenere conto del riferimento temporale dei redditi.
Ma prima di arrivare alle conclusioni è bene fare un passo avanti.
Le novità in tema di stampa di libri giornali/mastrini/inventari/beni ammortizzabili/scritture ausiliarie di magazzino sono arrivate con i cambiamenti nei termini di presentazione ai fini dei redditi portate dal D.L. n. 244/2016, convertito nella L. n. 19/2017 (cosiddetto Milleproroghe 2016).
In base a quanto previsto dall’art. 13 bis, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP è stato prorogato di 15 giorni rispetto ai 9 mesi successivi alla chiusura del periodo d’imposta; ma non per tutti i soggetti.
Infatti tale disposizione interviene anche per precisare che la novità opera per tutti i soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice civile, ad eccezione delle micro-imprese e cioè quelle di cui all’art. 2435-ter del Codice civile.
Perciò, per i primi, il termine d’invio delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP per l’anno 2016 è fissato al 15 ottobre 2017 mentre per gli altri resta al 30 settembre 2017.
Pertanto, a parere di chi scrive, i nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP per i soggetti IRES comportano che le stampe dei registri IVA/libro giornale/mastrini/inventari/beni ammortizzabili/scritture ausiliarie di magazzino subiscano delle variazioni nella loro tempistica.
Infatti, il termine di tre mesi, previsto dall’art. 7 c. 4 ter del D.L. n. 357/1994 conv. in L. 489/1994, comporta che la stampa dei suddetti:
- se il termine di presentazione è il 30 settembre 2017, dovrà essere eseguita entro il 30 dicembre 2017;
- se il termine di presentazione è il 15 ottobre 2017, dovrà essere eseguita entro il 15 gennaio 2018.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo