La Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) all’articolo 1 commi da 549 a 553 ha modificato, sotto vari aspetti, la disciplina dell’agevolazione ACE (Aiuto alla Crescita Economica) a favore delle imprese, istituita dal D.L. 201/2011. Ecco un riepilogo delle principali novità.
Tra queste vi è una sostanziale modifica della modalità di calcolo della base imponibile per i soggetti IRPEF. Parliamo dunque delle imprese individuali e delle società di persone, che producono redditi d’impresa in contabilità ordinaria, per le quali, già a partire dal periodo d’imposta 2016, il beneficio ACE si calcola mediante l’utilizzo del criterio “incrementale” già previsto per le società di capitali e gli enti commerciali, in luogo del criterio “statico”.
Fino al periodo d’imposta 2015, infatti, la determinazione del rendimento nozionale per i soggetti IRPEF avveniva mediante l’applicazione dell’aliquota prevista dal comma 3 dell’articolo 1 del D.L. 201/2011, al valore del patrimonio netto esistente al 31/12 dell’anno di riferimento.
Per il periodo d’imposta 2016, invece, anche i soggetti IRPEF dovranno determinare la deduzione ACE come le società di capitali, ovvero ai sensi dell’articolo 1 comma 2 del D.L. 201/2011, applicando la medesima aliquota prevista dal predetto comma 3 “alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010”, nel limite del patrimonio netto risultante dal bilancio al termine dell’esercizio.
A livello operativo, tuttavia, la modalità di calcolo per i soggetti IRPEF si differenzia rispetto a quanto previsto per le società di capitali, poiché, come precisato al comma 552 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2017, per i soggetti Irpef “rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010.“.
Ciò significa che non sarà necessario, per i soggetti Irpef, ricostruire analiticamente gli incrementi/decrementi intervenuti nella consistenza del patrimonio netto dal 01/01/2011 al 31/12/2015, bensì, la base ACE per il periodo d’imposta 2016 sarà costituita da due elementi:
- la differenza tra il patrimonio netto al 31/12/2015 e il patrimonio netto al 31/12/2010 (entrambi al netto dell’utile di esercizio);
- incrementi, decrementi e riduzioni intervenuti nel corso del periodo d’imposta 2016.
Gli incrementi comprendono, ad esempio:
- l’utile dell’anno precedente accantonato a riserva;
- i conferimenti di denaro, ragguagliati alla data di versamento;
- la rinuncia dei soci a crediti vantati nei confronti della società, ragguagliati alla data dell’atto di rinuncia.
I decrementi comprendono:
- le riduzioni di capitale;
- i prelevamenti.
Le riduzioni comprendono:
- l’acquisto di partecipazioni in società controllate;
- l’acquisto di aziende e rami d’azienda;
- le disposizioni antielusive di cui al D.M. del 14/03/2012.
Una ulteriore novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 riguarda tutte le imprese diverse da banche e assicurazioni, per le quali, a partire dall’esercizio 2016, la variazione in aumento del capitale proprio non rileva fino a concorrenza “dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010” (nuovo comma 6-bis, art. 1 D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 1, comma 550, lett. d), della legge n. 232 del 2016).
Chiariamo con un esempio pratico il calcolo del beneficio ACE e la conseguente compilazione del quadro RS nel modello Redditi di una società di persone.
Ipotizziamo i seguenti dati:
- patrimonio netto al 31/12/2010 euro 10.000 (al netto dell’utile 2010 pari ad euro 2.000)
- patrimonio netto al 31/12/2015 euro 30.000 (al netto dell’utile 2015 pari a euro 5.000)
- in data 01/07/2016 i soci effettuano un conferimento in denaro di euro 7.000
- nel corso del 2016 i soci effettuano prelevamenti per complessivi euro 15.000
- patrimonio netto al 31/12/2016 euro 31.000 (comprensivo dell’utile 2016 di euro 4.000)
Il calcolo della base ACE è di seguito illustrato:
- differenza tra il patrimonio netto al 31/12/2015 e il patrimonio netto al 31/12/2010:
30.000 – 10.000 = 20.000
2. incrementi, decrementi e riduzioni intervenuti nel corso del periodo d’imposta 2016
(+) utile 2015 = 5.000
(+) conferimenti = 3.529 (ragguagliato a 184 giorni in quanto effettuato in data 01/07/2016, dunque 7.000*184/365)
(-) prelevamenti = 15.000
Base imponibile ACE 2016: 20.000 + 5.000 + 3.529 -15.000 = 13.529
Rendimento nozionale: 13.529 * 4,75% = 642,62
La compilazione del quadro RS del modello Redditi 2017 per la società di persone è la seguente:
Ulteriori novità in materia di ACE ci aspettano il prossimo anno: il D.L. 50 del 24/04/2017 ha nuovamente modificato la normativa ACE l’introducendo, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2016 (anno d’imposta 2017 per i soggetti solari) il quinquennio mobile, ossia incrementi, decrementi e riduzioni rilevanti ai fini ACE saranno quelli intervenuti nei 5 anni antecedenti l’anno d’imposta di riferimento.
Per il 2017, in ipotesi di anno solare, si prenderanno dunque in considerazione gli esercizi 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.
Paola Cogo – Centro Studi CGN