È in dirittura di arrivo la legge di riforma in materia di antiriciclaggio che recepisce i contenuti della IV Direttiva europea. È stato infatti approvato dal Consiglio dei Ministri il nuovo testo del D.Lgs. 231/2007 con luci e ombre che non hanno mancato di suscitare perplessità e insoddisfazione da parte dei vertici delle categorie professionali maggiormente interessate.
Tra le novità più significative inserite nel nuovo testo si evidenzia:
- l’esonero dalla adeguata verifica per gli adempimenti dichiarativi e per quelli in materia di amministrazione del personale;
- la soppressione della disposizione che aveva inserito tra i soggetti obbligati anche i curatori fallimentari e i commissari giudiziali;
- l’abolizione del registro antiriciclaggio e la riformulazione delle norme sulla conservazione, con possibilità di adempiere correttamente anche mediante la tenuta di un fascicolo cartaceo.
Vengono risolte alcune delle questioni più controverse. In particolare:
- trova spazio la nuova gradazione delle sanzioni;
- l’esclusone di tutti i professionisti patrocinanti presso le commissioni tributarie (e non solo degli avvocati) dalla segnalazione sospetta in occasione dell’assistenza al cliente in previsione della lite.
Desta notevoli perplessità e rappresenta uno dei punti che maggiormente ha deluso le aspettative dei professionisti la mancata riproposizione dell’esonero dagli obblighi antiriciclaggio attualmente previsto a favore degli organi di controllo non incaricati della revisione legale.
Di sicuro interesse è l’istituzione del registro dei titolari effettivi. Si tratta di un registro che conterrà i titolari effettivi di persone giuridiche e trust che si porrà l’obiettivo di accrescere la trasparenza e di fornire alle autorità strumenti efficaci per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La figura del titolare effettivo è rappresentata dalla persona alla quale può essere riferita la proprietà diretta o indiretta della persona giuridica.
In determinati casi la titolarità effettiva si presume in capo al soggetto che detiene una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale. In altri casi, quando non è possibile individuare il titolare effettivo considerando la partecipazione societaria del soggetto, si dovrà considerare il soggetto che ha il controllo dell’ente, ovvero la maggioranza dei voti in assemblea, o, comunque, un numero di voti tali da poter esercitare un’influenza dominante. In ultima istanza sarà possibile qualificare come titolare effettivo il soggetto in capo al quale si concentrano i poteri di amministrazione e direzione della società.
Ad ogni modo resta in capo al cliente l’onere indicare il titolare effettivo sotto la sua esclusiva responsabilità.
La nozione di persona politicamente esposta viene ampliata accogliendo una serie di persone con cui molti professionisti intrattengono rapporti lavorativi. In via esemplificativa si tratta dei direttori delle aziende sanitarie, dei sindaci di Comune non capoluogo con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti, e, soprattutto, gli amministratori di imprese partecipate, in misura prevalente o totalitaria, da tali Comuni.
Il capitolo delle sanzioni amministrative viene riformato attraverso un sistema di misure graduato in funzione della gravità delle violazioni. Il nuovo testo, seguendo quanto indicato dalla direttiva, accoglie un complesso di sanzioni basato su misure effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare alle persone fisiche e alle persone giuridiche direttamente responsabili della violazione delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Sul punto, però, si sarebbe potuto fare meglio come affermano i primi commentatori esponendo l’esempio degli articoli 56 (inosservanza degli obblighi di adeguata verifica) e 57 (inosservanza degli obblighi di conservazione) del decreto. Si tratta di adempimenti puramente formali ma sanzionati ognuno con l’ammenda di 2.000 euro. Ci si aspettava un’applicazione più evidente del criterio di proporzionalità posto che il più grave comportamento di mancata segnalazione alla Uif (articolo 58) è sanzionato in misura pari 3.000 euro (1.000 euro in più). Non è chiaro, poi, il meccanismo di applicazione delle sanzioni, vale a dire se la multa per i mancati adempimenti si applica in misura fissa comprendendo l’eventuale pluralità di irregolarità di studio o se, invece, si dovrà applicare il cumulo materiale applicando tante sanzioni quante sono le violazioni, con conseguenti ammende insostenibili per violazioni puramente formali.
La legge di riforma contiene specifiche misure di contrasto al riciclaggio per l’esercizio dell’attività di “compro oro” prevedendo obblighi finalizzati a garantire la piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi e a prevenirne l’utilizzo illecito, compreso il riciclaggio.
Si prevede in breve:
- l’istituzione di un registro degli operatori compro oro professionali per i quali il possesso della licenza di pubblica sicurezza è requisito indispensabile;
- l’obbligo per gli operatori professionali in oro, diversi dalle banche, d’iscriversi in questo registro;
- specifici obblighi d’identificazione del cliente e di descrizione, anche con documentazione fotografica, dell’oggetto prezioso scambiato;
- la piena tracciabilità delle operazioni di acquisto e vendita dell’oro: i compro oro devono dotarsi di un conto corrente dedicato alle transazioni finanziarie eseguite in occasione di tali operazioni;
- apposite sanzioni, in particolare per l’esercizio abusivo dell’attività (ad esempio in caso di mancata iscrizione nel registro).
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN