Scade il 10 luglio 2017 il termine per il pagamento del contributo di revisione per le spese relative all’attività di vigilanza dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso per il biennio 2017/2018. Il D.M 3 marzo 2017 (G.U. n. 85 del 11 aprile 2017) stabilisce i parametri da considerare che vanno ricercati nel bilancio al 31 dicembre 2016 ovvero quello chiuso nel corso del medesimo esercizio 2016.
Per le società cooperative il contributo da versare viene determinato tenendo conto della seguente tabella:
Il contributo di revisione deve essere versato anche dalle società cooperative in scioglimento volontario. Restano escluse le cooperative soggette a liquidazione coatta amministrativa, scioglimento per atto d’autorità, fallimento e gestione commissariale.
Il decreto in commento precisa che per fatturato deve intendersi il valore della produzione di cui alla lettera A) dell’art. 2425 del codice civile. Invece nelle cooperative edilizie il fatturato è determinato prendendo come riferimento il maggior valore tra l’eventuale incremento di valore dell’immobile, come rilevato rispettivamente nelle voci B‐II (Immobilizzazioni materiali) e C‐I (Rimanenze) dello Stato patrimoniale, di cui all’art. 2424 del codice civile, e la voce A (Valore della produzione) del Conto economico, di cui all’art. 2425 del codice civile.
I contributi possono subire delle variazioni in aumento per gli enti a revisione annuale:
- del 50% per le cooperative edilizie che abbiano realizzato o avviato un programma edilizio (art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59);
- del 30% per le cooperative sociali (art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381).
Il contributo è dovuto anche dalle società di mutuo soccorso sulla base dei parametri e nella misura indicata nella tabella a seguire:
La collocazione in una delle fasce previste dalle tabelle richiede il possesso contestuale di tutti i parametri previsti. Le società che superino anche uno solo dei parametri ivi previsti sono tenuti al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.
I contributi devono essere versati osservando le seguenti regole:
- F24, con codice tributo 3010, per gli enti non aderenti ad associazioni nazionali di rappresentanza;
- con le modalità stabilite dalle singole associazioni di rappresentanza, per gli enti che aderiscano ad un’associazione nazionale prima del termine stabilito per il versamento del contributo.
Al mancato versamento del contributo di revisione è associata la decadenza dalle agevolazione fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN