La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9657 del 14 aprile 2017, ha affrontato il tema relativo alla valenza che possono avere, ai fini della validità delle presunzioni legali, i giroconti bancari tra conti appartenenti al medesimo contribuente accertato.
Si ricorda che, in base all’art. 32 del DPR 600/73, i versamenti bancari non giustificati rappresentano ricavi (o compensi) non dichiarati. Al contrario i prelievi dal conto corrente bancario, per i titolari di redditi di lavoro autonomo, non hanno mai rilevanza, mentre per i possessori di reddito d’impresa, hanno un limite al di sotto del quale la presunzione non sussiste (1.000 euro giornalieri o 5.000 euro mensili).
La sentenza n. 9657 della Cassazione sancisce che, qualora il contribuente abbia due conti correnti e si veda assoggettato uno solo di questi ai controlli dell’Agenzia delle Entrate, la presunzione legale relativa, che pone una strumentalità tra versamenti bancari non giustificati e ricavi/compensi non dichiarati, non ha ragione di esistere se il versamento di somme deriva dal conto corrente non oggetto di controllo. La sentenza afferma chiaramente che quando “l’operazione si risolve sostanzialmente in una movimentazione tutta interna al comune titolare dei conti correnti” dando luogo “a spostamento di ricchezze in capo sempre allo stesso soggetto” non può avere luogo la presunzione legale.
Per i giudici di legittimità, da un lato “le suddette operazioni danno luogo a spostamento di ricchezze in capo sempre allo stesso soggetto”, dall’altro, “una volta che il contribuente abbia dimostrato, come nel caso di specie, che i versamenti rilevati sul conto corrente oggetto di verifica provengono da disposizione operata da altro conto corrente al medesimo riconducibile, ma non oggetto di ulteriore verifica, deve ritenersi superata la presunzione posta dalle citate disposizioni in favore dell’amministrazione finanziaria, su cui graverà l’onere di dimostrare che l’importo versato sul primo conto corrente è fiscalmente imponibile”.
Alla luce di quanto scritto, se il contribuente ha due conti correnti (A e B) e sotto controllo viene assoggettato il solo conto B, il fatto che gli accrediti provengano dal conto A paralizza in automatico la presunzione. Sta all’Agenzia delle Entrate, in tale caso, dimostrare che le somme disponibili sul conto A sono frutto di evasione fiscale.
Tale previsione non ha valore se tutti e due i conti sono oggetto di controllo.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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