Gli interessi passivi sui mutui possono essere portati in detrazione nel modello 730 2017 oppure nel modello Redditi 2017 PF. Alla luce degli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, riepiloghiamo le regole e i limiti per la detrazione.
L’Agenzia delle Entrate, nell’ottica di garantire la miglior assistenza ai contribuenti e la trasparenza dell’azione amministrativa, nel mese di aprile ha emanato la “Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2016” sotto forma di circolare (n. 7/E del 4 aprile 2017). Con questo documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto necessario fornire istruzioni, che saranno periodicamente aggiornate, affinché la normativa e la prassi di riferimento in materia di oneri sia applicata a tutti i contribuenti uniformemente all’intero territorio nazionale, per la liquidazione delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione.
Vediamo ora alcuni aspetti di particolare interesse con riferimento alle tematiche relative alla detraibilità degli interessi su mutui, ipotecari e non, da indicare nel modello 730/2017 o nel modello Redditi 2017 PF rispettivamente ai righi E7 ed E8-E10 o RP7 e RP08-RP13.
Nella prima parte della circolare n. 7/E del 4 aprile 2017 sono fornite alcune interessanti precisazioni di carattere generale:
- in caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici in “conto interessi” (quindi non erogati in conto capitale), la detrazione è calcolata sulla differenza tra gli interessi passivi e il contributo concesso – la circolare n.7/2017 precisa, che tale regola vale anche nel caso di contributo aziendale;
- nel caso di erogazione del contributo pubblico, e successiva restituzione per mancanza delle condizioni per beneficiarne, è possibile recuperare la quota di interessi non detratta indicando l’importo nel dichiarativo tra le “Altre spese”, per le quali spetta la detrazione d’imposta, nei righi generici da E8 a E10, del modello 730/2017, oppure ai righi da RP08 a RP13 del modello Redditi 2017, con il codice “99”;
- in caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi e quindi non è possibile portare in detrazione la quota degli interessi sostenuti per conto di familiari fiscalmente a carico, tranne nell’ipotesi in cui il mutuo sia cointestato tra i due coniugi di cui uno a carico dell’altro (mutui stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale); la circolare puntualizza che la verifica della condizione di carico ai fini fiscali deve sussistere nell’anno d’imposta in cui si fruisce della detrazione.
In merito agli interessi passivi pagati per mutui ipotecari stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale, la circolare sopra richiamata, oltre a fornire un quadro preciso dell’agevolazione e proporre una tabella riassuntiva che elenca le condizioni necessarie alla detraibilità, precisa che la sussistenza della condizione di aver adibito l’immobile acquistato ad abitazione principale nei termini richiesti attiene all’ambito soggettivo; pertanto i Caf o i professionisti dovranno acquisire opportuna dichiarazione da parte del contribuente, della quale però non saranno responsabili.
Ecco la tabella riassuntiva riportata nella circolare:
La circolare passa poi in rassegna, alcune casistiche particolari di detraibilità.
- il trasferimento della residenza per eventi sismici: nel caso in cui l’unità immobiliare sia stata oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto totalmente o parzialmente inagibile a causa di un evento sismico, la variazione della dimora dipendente da cause di forza maggiore non pregiudica la fruizione della detrazione per gli interessi passivi;
- l’ipoteca su immobile diverso dall’abitazione principale: la detrazione spetta anche se l’immobile su cui risulta iscritta l’ipoteca non coincide con quello acquistato ed adibito ad abitazione principale;
- l’acquisto di immobile locato: in caso di acquisto di immobile locato rileva esclusivamente l’intimazione di sfratto per finita locazione e non l’intimazione di sfratto per morosità. Ricordiamo infatti, che in questo caso la detrazione spetta a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta a condizione che, entro tre mesi dall’acquisto, l’acquirente notifichi al locatario l’intimazione di sfratto per finita locazione.
In caso di mutuo eccedente il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile, comprensivo delle spese notarili e degli altri oneri accessori, la detrazione spetta limitatamente alla quota di mutuo riferibile al costo dell’immobile riportato nel rogito, incrementato delle altre spese e degli altri oneri accessori debitamente documentati (circolare 20.04.2005 n.15, risposta 4.1).
Per determinare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione può essere utilizzata la seguente formula:
Nella “Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2016”, nel caso di mutuo eccedente il costo dell’immobile, sono stati inseriti alcuni esempi pratici per il calcolo dei limiti di detraibilità, che di seguito riportiamo:
Anita Ervoni – Centro Studi CGN