Quali sono le nuove misure a protezione del lavoro autonomo non imprenditoriale? Ecco un riepilogo di quanto previsto dal Jobs Act autonomi in tema di maternità, malattia, infortunio e controversie individuali.
La Legge del 22 maggio 2017, n. 81 rante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, è entrata in vigore a partire dal 14 giugno 2017, a seguito della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2017, n. 135.
Il provvedimento, licenziato dal Senato della Repubblica in data 10 maggio 2017, ha sancito l’introduzione di diverse misure a protezione del lavoro autonomo non imprenditoriale.
Nel dettaglio, le tutele previste in ambito previdenziale ed assistenziale trovano applicazione nei confronti dei rapporti di lavoro autonomo disciplinati dal titolo III del libro V del codice civile, e includono i rapporti per cui è prevista una disciplina particolare dall’articolo 2222 del codice civile.
Restano invece esclusi dal regime in oggetto gli imprenditori, compresi i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile.
In particolare, per quanto attiene all’indennità di maternità, l’articolo 13 del disegno di legge prevede che la sua tutela venga equiparata alle forme e alle modalità vigenti per il lavoro dipendente, “a prescindere, per quanto concerne l’indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dall’effettiva astensione dell’attività lavorativa”.
Il rapporto di lavoro autonomo non potrà essere estinto nei casi di gravidanza, malattia ed infortunio, limitatamente ai lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente.
Inoltre, è data facoltà al lavoratore di richiedere la sospensione dell’esecuzione della prestazione, per un tempo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente e senza diritto al relativo corrispettivo.
Nello specifico, per ciò che concerne la maternità, il comma 2 dell’articolo 14 del disegno di legge ammette, previo consenso del committente, la sostituzione delle lavoratrici autonome (già riconosciuta ex art. 4, co.5, T. U. 151/2001), con altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, che soddisfino i requisiti professionali necessari, oppure soci, anche mediante forme di compresenza tra lavoratrice e sostituto.
Qualora, invece, casi di malattia o infortunio inibiscano l’attività lavorativa per un periodo superiore a sessanta giorni, si agirà come segue:
- sospensione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per l’intera durata della malattia o dell’infortunio e non oltre i due anni;
- decorso il periodo sopra, versamento, da parte del lavoratore, dei contributi e dei premi maturati durante la sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.
Si sottolineano, poi, alcune modifiche apportate dall’articolo 15 del disegno di legge al codice di procedura civile.
Nel capo relativo alle controversie individuali di lavoro, l’articolo 409, numero 3) stabilisce, con un’aggiunta, che la collaborazione sia da intendere coordinata quando, conformemente alle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizzi autonomamente la propria attività lavorativa.
Mentre, ai fini della prova scritta ex articolo 634 C.P.C. per i crediti relativi alle proprie prestazioni, fanno fede, anche per i lavoratori autonomi, “gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli art. 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture”.
Il coordinamento e il monitoraggio di tali interventi in tema di lavoro autonomo saranno affidati ad un tavolo tecnico di confronto permanente, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, raggruppante rappresentanti designati dal Ministero stesso e dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Sarà, infatti, compito del suddetto organo formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo, con particolare attenzione ai modelli previdenziali e di welfare e alla formazione professionale.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato