È arrivato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Orlandi per verificare, monitorare e, se del caso, cancellare le partita IVA a “rischio”. Riepiloghiamo le principali novità introdotte per la valutazione del rischio.
In attuazione del Regolamento UE n. 904/2010 del Consiglio del 7.10.2010 (in particolare gli artt. 22 e 23) e di quanto già previsto dal comma 15 bis dell’art.35 del D.P.R. n. 633/1972, è stato emanato il provvedimento che determina gli elementi in base ai quali il fisco interverrà per verificare l’esistenza fattuale (oltre che formale) dei titolari di partita IVA.
Facendo seguito alla cooperazione amministrativa fra Paesi UE e di lotta alle frodi IVA, il Provvedimento n. 110418 del 12.6.2017 del Direttore Orlandi dell’Agenzia delle Entrate individua criteri di valutazione del rischio mirati ad individuare posizioni prive dei requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti in materia di IVA.
I Paesi aderenti alla UE, in virtù del Regolamento citato, sono tenuti ad archiviare e scambiare elettronicamente tra loro i dati riguardanti:
- l’identità
- l’attività
- l’organizzazione
- l’indirizzo
dei soggetti a cui hanno attribuito un numero di identificazione IVA, e inoltre
- la data di attribuzione di tale numero
- i dati riguardanti i numeri di partita IVA attribuiti ma che hanno perso validità, e la data in cui l’hanno persa
- gli eventuali scambi intracomunitari intrattenuti da detti soggetti
- le altre informazioni raccolte.
In virtù di quanto sopra, i Paesi UE adottano le misure necessarie per garantire che i dati forniti dai soggetti interessati siano, a loro giudizio, completi e esatti.
Ecco quindi il motivo per cui è stato emanato il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di cui si tratta.
In esso, i principali elementi individuati al fine della “valutazione del rischio” sono principalmente quelli:
- riconducibili al lavoratore autonomo/titolare della ditta individuale o al rappresentante legale, agli amministratori e ai soci della persona giuridica titolare della partita IVA
- relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell’attività
- per omissioni e/o incongruenze nell’adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi
- per collegamenti con soggetti direttamente e/o indirettamente coinvolti in fenomeni evasivi o fraudolenti.
Gli elementi di cui sopra sono sviluppati sulla base del confronto dei dati e delle informazioni disponibili nelle banche dati pubbliche, private e/o in possesso dell’Agenzia delle Entrate.
L’analisi del rischio sui soggetti titolari di partita IVA è attuata:
- entro sei mesi dalla data di attribuzione della partita IVA
- entro sei mesi dall’inclusione nell’elenco dei soggetti che possono effettuare operazioni intracomunitarie
- attraverso procedure automatizzate che evidenziano anomalie o discordanze nelle varie fonti informative
- attraverso l’effettuazione di controlli periodici, anche con accesso nel luogo di esercizio dell’attività.
Nel caso in cui dai controlli venga constatato che:
- il soggetto è privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti dal D.P.R. n. 633/1972, oppure
- abbia consapevolmente effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode IVA
l’Ufficio territorialmente competente potrà notificare al contribuente la cessazione della partita IVA indebitamente richiesta o mantenuta, anche solo ai fini dell’effettuazione delle operazioni intracomunitarie.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo