Dopo oltre un anno e mezzo di attesa sono stati resi noti i criteri per individuare gli elementi di incoerenza (provv. n. 108815 del 9/6/2017) da utilizzare per effettuare i controlli preventivi dei modelli 730/2017 che determinano un rimborso in capo al contribuente.
Il provvedimento segue quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2016 (l’art. 1 comma 949 lettera f) della L. 208/2015) che ha introdotto una norma che prevede la possibilità da parte dell’Agenzia delle Entrate di effettuare controlli preventivi quando:
- il modello 730 chiude con un rimborso superiore a 4.000 euro;
- sussistono elementi di incoerenza rispetto a particolari criteri che sono stati determinati appunto con il provvedimento in commento.
Per intercettare anomalie e incoerenze il provvedimento individua i seguenti criteri:
- scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
- presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche;
- presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.
L’aspetto che balza agli occhi è che i criteri adottati non sono legati a parametri quantitativi bensì a criteri generici e sistematici che potrebbero lasciare ampia discrezionalità all’Agenzia delle Entrate di bloccare la dichiarazione.
Il modello 730 che si incaglia nei controlli preventivi disposti dall’Agenzia, secondo quanto stabilito dalla normativa (art. 5, comma 3 bis D.lgs. 175/2014) osserverà la seguente disciplina:
- il rimborso non sarà erogato direttamente dal datore di lavoro;
- l’Agenzia controllerà la documentazione giustificativa entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione (7 o 23 luglio), ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine;
- il rimborso sarà liquidato dalla stessa Agenzia non oltre il sesto mese successivo al termine per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione se successiva al termine.
L’applicazione dei criteri di incoerenza è generalizzata. In pratica i controlli preventivi si applicheranno anche ai modelli 730 presentati tramite i CAF e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale. Né tantomeno conterrà la circostanza che si tratti di una dichiarazione 730 precompilata, anche non modificata, oppure di una dichiarazione presentata con modalità ordinaria.
Per via degli aspetti legati ai flussi informativi dei modelli 730-4, il provvedimento rimanda alle modalità di cooperazione Agenzia delle entrate –INPS, posto che CAF e intermediari abilitati inviino direttamente all’INPS il modello 730-4 contenente i risultati contabili.
Per quanto riguarda i sostituti d’imposta che prestano direttamente l’attività di assistenza fiscale, la disciplina in vigore quest’anno prevede l’obbligo di inviare i risultati contabili all’Agenzia delle Entrate. Il conguaglio dovrà attendere il via libera da parte dell’Agenzia delle Entrate con la disponibilità del modello 730-4, mediante la sede telematica propria o di un intermediario.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN