Prestazioni sanitarie in farmacia: trattamento IVA e obblighi di certificazione

L’Agenzia delle entrate, a mezzo della risoluzione n. 60/E del 12 maggio 2017, ha analizzato il trattamento IVA applicabile ad alcuni servizi sanitari erogabili direttamente dalle farmacie e le modalità di certificazione dei corrispettivi derivanti dagli stessi.

In particolare, per quanto concerne il regime Iva, il documento di prassi precisa che l’esenzione (ex art. 10, co. 1, n. 18 del DPR 633/72) è subordinata al duplice requisito della natura della prestazione (diagnosi, cura e riabilitazione) e di colui che la rende (soggetti abilitati all’esercizio della professione). Il venir meno di uno dei due requisiti comporta il venir meno anche dell’esenzione.

La Risoluzione, dopo aver chiarito i requisiti perché si possa applicare l’esenzione di cui all’art. 10, ha precisato che la stessa si applica:

  1. alle prestazioni rese dalle farmacie tramite la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, infermieri e fisioterapisti, se richieste dal medico o pediatra;
  2. alle prestazioni di supporto all’utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello (art. 1, co. 2, lett. d) del D.Lgs. 153/2009) se prescritti da medici o pediatri.

Al contrario, il regime di esenzione IVA non é applicabile alle seguenti operazioni:

  1. prestazioni di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo (art. 1, co. 2, lett. e) del D.Lgs. 153/2009) se eseguite direttamente dal paziente mediante apparecchiature automatiche disponibili presso la farmacia e senza l’ausilio di un professionista sanitario;
  2. servizi di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti.

Con riferimento alle modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi derivanti dai servizi sanitari sopra descritti, la Risoluzione in commento ha precisato che:

  • l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione (in quanto si tratta di prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, ai sensi dell’art. 22, co. 1, n. 4 del DPR 633/72);
  • non esistono preclusioni all’emissione dello scontrino parlante, anche in considerazione che i soggetti abilitati all’esercizio della professione sanitaria, i quali rendono le prestazioni per conto della farmacia nei suoi locali, emettono comunque fattura nei confronti di quest’ultima. Tale indicazione, poi, è funzionale al successivo inoltro dei dati al Sistema tessera sanitaria (ai sensi dell’art. 3, co. 3, del D.Lgs. 175/2014).

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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