Tra le varie novità contenute nel decreto fiscale 193/2016, è di notevole interesse per agenti, rappresentanti e professionisti il tema dello scomputo delle ritenute, che approfondiamo in questo articolo.
Con le novità in vigore le ritenute subite possono essere indicate alternativamente secondo:
- il principio di cassa, cioè nell’anno in cui le stesse sono operate,
- il principio di competenza, ovvero nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le ritenute sono maturate. Questo purché le ritenute siano operate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di maturazione.
Le ritenute operate su provvigioni di competenza del periodo d’imposta 2016 daranno luogo alle seguenti opzioni:
- se le provvigioni sono erogate nel 2016, le ritenute sono scomputabili dall’imposta relativa ai redditi 2016, quindi attraverso il modello Unico 2017 – redditi 2016;
- se le provvigioni sono erogate nel 2017 entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno 2016, quindi entro il 30 settembre 2017, le ritenute sono alternativamente scomputabili dall’imposta relativa ai redditi dell’anno 2016 (Mod. Unico 2017 – redditi 2016) o dall’imposta relativa ai redditi dell’anno 2017 (Mod. Unico 2018 – redditi 2017);
- se le provvigioni sono erogate nel 2017 ma oltre la data di presentazione della dichiarazione relativa ai redditi dell’anno 2016, quindi oltre il 30 settembre 2017, le ritenute sono scomputabili unicamente dall’imposta relativa ai redditi dell’anno 2017 (Mod. Unico 2018 – redditi 2017).
Si tratta di una novità che permette di superare alcune difficoltà operative e contabili derivanti dalla precedente disciplina soprattutto per agenti e rappresentanti, in particolare per quanto riguarda le provvigioni relative all’ultimo trimestre dell’anno che venivano fatturate nel mese di gennaio dell’anno successivo. In questa situazione l’importo delle provvigioni concorreva alla determinazione del reddito dell’anno in cui maturavano in ossequio al principio della competenza economica, mentre le ritenute erano operate nell’anno successivo. Occorre aggiungere però che in via amministrativa (C.M. 10 giugno 1983 n. 24/8/845) si consentiva già di legare le ritenute subite all’imponibilità dei compensi oppure scomputare le ritenute nell’anno in cui le provvigioni venivano pagate.
È una norma quindi che legalizza la prassi e che possiamo riepilogare con i seguenti esempi operativi:
Esempio 1
Un agente di commercio matura una provvigione relativa al quarto trimestre 2016 che viene pagata nel mese di gennaio 2017 al netto della ritenuta d’acconto del 23% sul 50% della provvigione.
Da un punto di vista fiscale i redditi dell’agente sono inquadrabili tra quelli d’impresa e quindi dovrà determinare il reddito secondo il principio di competenza indicandoli nel quadro RF o RG del modello Redditi/2017. Successivamente potrà procedere allo scomputo della ritenuta, alternativamente:
- nel modello Unico 2017 – redditi 2016, in quanto la ritenuta è stata operata nel mese di gennaio e quindi anteriormente al 30 settembre 2017;
- nel modello Unico 2018 – redditi 2017, in quanto il 2017 risulta essere l’anno in cui la ritenuta è stata operata.
Esempio 2
Un agente di commercio matura una provvigione relativa al quarto trimestre 2016 che viene pagata nel mese di ottobre 2017 al netto della ritenuta d’acconto del 23% sul 50% della provvigione.
In questo caso l’agente continuerà ad indicare il reddito secondo il principio della competenza economica nel Quadro RF o RG del modello Redditi 2017. Rispetto all’indicazione delle ritenute non avrà scelte alternative e dovrà necessariamente scomputare la ritenuta subita nel modello Unico 2018 in quanto la ritenuta è stata operata dopo il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2016, ovvero dopo il 30 settembre 2017.
Esempio 3
Un agente di commercio matura una provvigione relativa al quarto trimestre 2016 che è stata pagata entro l’anno 2016 al netto della ritenuta d’acconto del 23% sul 50% della provvigione.
L’agente può scomputare la ritenuta dall’imposta relativa al reddito dell’anno 2016 nel modello Redditi 2017.
Le regole per lo scomputo delle ritenute appena esposte valgono, oltre che per professionisti ed intermediari del commercio, anche per:
- le ritenute sui corrispettivi corrisposti dal condominio all’appaltatore (art.25-ter del DPR 600/1973);
- le ritenute operate dalle banche e dalle Poste sui bonifici di pagamento degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica (art. 25 del D.L. 78/2010).
Pur trattandosi di regole applicabili per lo scomputo delle ritenute d’acconto ai fini dell’Irpef si osserva che le medesime regole valgono in linea generale anche per l’Ires. Sempre rispetto all’Ires, in determinati casi speciali (interessi su obbligazioni, conti correnti e depositi bancari e postali), il principio di competenza si declina nel senso che va applicato nello stesso periodo d’imposta nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a formare il reddito complessivo ancorché non siano stati percepiti e assoggettati alla ritenuta.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN