L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni operative attinenti il trattamento, ai fini previdenziali, dei compensi erogati dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive dilettantistiche. Ecco per voi un riepilogo.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro rammenta che il rapporto di collaborazione, nel mondo dello sport dilettantistico, trova la sua principale disciplina nell’art. 90 della L. n. 289/2002 e ss. modificazioni, nel D.L. n. 136/2004, nell’art.67, comma 1 lett. m), del TUIR, nonché nel D.Lgs. n. 81/2015, unitamente alle regole dettate dalla L. n. 91 del 1981 per lo sport professionistico.
Così come statuito dalla Giurisprudenza, per l’applicazione del regime agevolativo caratteristico delle A.S.D. e delle S.S.D., “ciò che conta è che le collaborazioni vengano svolte a favore di organismi che perseguono finalità sportive dilettantistiche riconosciuti dal C.O.N.I.” (Cfr Corte di appello di Milano sent.1172/14 del 10 dicembre 2014 e Direzione interregionale del lavoro di Napoli Decreto del 29 ottobre 2015).
Le prestazioni, infatti, sono individuate dal legislatore mediante l’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR 917/1986, che riconduce tra i redditi diversi, quindi non assoggettabili a contribuzione, “[…] le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal C.O.N.I., dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di promozione e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportivo dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”.
Alla locuzione “esercizio diretto di attività sportiva”, sono riconducibili, così come da art. 35, comma 5, del D.L. n. 207/2008, le prestazioni rese per la partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive e le prestazioni relative allo svolgimento delle attività dilettantistiche di formazione, di didattica, di preparazione e di assistenza.
In questa tipologia possono essere ricompresi i compensi erogati ai soggetti che svolgono attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica, ossia di soggetti che non svolgono una attività durante la manifestazione, ma rendono le prestazioni indicate a prescindere dalla realizzazione dell’attività sportiva.
La qualifica ottenuta, grazie a specifici corsi di formazione tenuti dalle Federazioni, non rappresenta in alcun modo un requisito, da solo sufficiente, per ricondurre tali compensi tra i redditi di lavoro autonomo, non essendo tale qualifica requisito di professionalità: il requisito è solamente richiesto dalla federazione di appartenenza per garantire un corretto insegnamento della pratica sportiva e non si configura come singolo fattore sufficiente a ricondurre i compensi percepiti alla macro-categoria di redditi da lavoro autonomo.
L’applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori è consentita solo al verificarsi delle seguenti condizioni:
- che l’A.S.D. o la S.S.D. sia regolarmente riconosciuta dal C.O.N.I. attraverso l’iscrizione nel Registro delle società sportive;
- che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo dilettantistiche.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato