I nuovi modelli da utilizzare per gli studi di settore sono stati approvati nell’ottica della semplificazione, riducendo le informazioni richieste a quelle necessarie per l’applicazione degli stessi e a quelle individuate per l’elaborazione dei nuovi indici di affidabilità. Ecco alcune specifiche tecniche.
I modelli approvati devono essere presentati unitamente al modello redditi dai contribuenti per i quali risultano approvati gli studi di settore. Sono 193 (dai 204 dell’anno scorso) e riguardano:
- 50 studi per il settore delle manifatture;
- 53 studi per il settore dei servizi;
- 24 studi per i professionisti;
- 66 studi per il settore del commercio.
I modelli contenenti i dati degli studi di settore osservano la seguente struttura:
- Parte generale: applicabile a tutti i modelli degli studi di settore;
- Quadro A: personale addetto all’attività, dove si distingue una sezione per le imprese e una per il lavoro autonomo;
- Quadro F: denominato elementi contabili che risulta applicabile a tutti gli studi di settore;
- Quadro G: denominato elementi contabili che risulta applicabile a tutti gli studi di settore;
- Quadro X: contenente altre informazioni rilevanti;
- Quadro V: ulteriori dati specifici applicabile agli studi diversi da quelli dei professionisti;
- Quadro T: contenente i dati che mitigano i risultati per la sfavorevole congiuntura economica ed è applicabile a tutti gli studi di settore.
Le novità da segnalare in breve sono le seguenti:
- tra le cause di esclusione si segnala la sostituzione del “codice 12” con una serie di codici dal “12” al “15” utili a identificare meglio le cause di esclusione;
- nel quadro A dedicato al personale addetto all’attività sono state allestite due sezioni: una per le attività d’impresa; l’altra per le attività di lavoro autonomo. Per le attività che possono essere svolte sia in forma d’impresa che di lavoro autonomo sono presenti entrambe le suddette sezioni. Si tratta di studi di settore con il doppio quadro. Nel quadro A troveranno spazio i dati relativi ai prestatori di lavoro accessorio remunerati a voucher;
- nei quadri F e G si tiene conto dell’eliminazione della sezione relativa ai componenti straordinari del conto economico prevista dal D.Lgs. 139/2015, indicando quei dati nel rigo F05 Altri proventi e componenti positivi;
- sono state modificate le istruzioni ai righi F40 (imprese) e G23 (professionisti) per tener conto del nuovo regime forfettario.
L’utilità dei quadri T – X – V è in breve sotto riportata:
- il quadro T è finalizzato a raccogliere le informazioni necessarie per l’applicazione dei correttivi crisi;
- il quadro X contiene le informazioni utili per rettificare il peso di alcune variabili così come già previsto nella modulistica 2014 e 2015;
- il quadro V riporta le informazioni utili ai fini delle diverse modalità applicative degli studi nei confronti di determinati soggetti. Si tratta delle cooperative a mutualità prevalente, dei soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali e quelli che applicano il nuovo regime forfetario agevolato e del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità nel periodo d’imposta precedente.
Anche quest’anno (provvedimento direttoriale n. 99553 del 24/5/2017) in presenza di determinati presupposti riferiti agli indicatori di coerenza economica è possibile godere di determinati benefici consistenti:
- nella preclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici e relativi agli accertamenti analitici-induttivi;
- nella riduzione di un anno degli ordinari termini di decadenza per l’attività di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, a condizione che non siano riscontrate violazioni che comportino l’obbligo di denuncia penale per uno dei reati di cui al DLgs. 74/2000;
- nell’aumento a un terzo della soglia che costituisce presupposto per procedere alla determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 del DPR 600/73.
Per poter usufruire dei predetti benefici, occorre che:
- sulla base dei dati indicati, la posizione del contribuente risulti congrua, anche a seguito di adeguamento, e coerente con gli specifici indicatori (di coerenza economica e di normalità economica) previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore applicato;
- il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti, indicando fedelmente tutti i dati previsti.
Nel prossimo futuro gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) sostituiranno gradualmente gli studi di settore. Sarà un decreto ministeriale a predisporli e si fonderanno su elementi di normalità e coerenza che consentiranno al contribuente di aggiustare la propria posizione. Agli indici sintetici di affidabilità, su una scala da 1 a 10, sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche consistenti nell’esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN