Alla luce dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e della giurisprudenza, mettiamo in luce alcuni aspetti spesso poco evidenti o noti relativi ai controlli e alla conservazione della documentazione per la detrazione per ristrutturazione edilizia.
In tema di detrazione per il recupero del patrimonio edilizio e del tempo necessario per i relativi controlli formali e sostanziali, nella circolare n. 7/e del 2017 è stato precisato che “il controllo da parte del CAF o del professionista abilitato, in relazione a spese suddivise in più anni, deve essere effettuato ad ogni utilizzo della rata dell’onere ai fini del riconoscimento della spesa”. Questo vuol dire che i documenti relativi al recupero edilizio dovranno essere conservati per tutti gli anni per i quali è indicata la spesa nella dichiarazione e richiesta la relativa detrazione.
In merito a quanto sopra riportato, tuttavia, la giurisprudenza (si consulti la sentenza n. 2597 dell’11 giugno 2015 della Commissione tributaria regionale di Milano, la sentenza n. 36/3/2013 della Corte di Cassazione e la sentenza n. 128/2/17 del 15 maggio 2017 della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia), contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, ha sancito che l’Amministrazione finanziaria può disconoscere il diritto del contribuente di usufruire del beneficio fiscale in questione non oltre il 31 dicembre del quarto anno (dal 1° gennaio 2016 quinto anno) successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Secondo i Collegi di merito, in sostanza, l’Ufficio deve verificare la spettanza del diritto soltanto nell’anno in cui la spesa è stata sostenuta.
Tale orientamento comporta, nondimeno, che tanto il contribuente quanto chi presta l’assistenza fiscale sia liberato dall’onere di conservare la documentazione oltre i termini di accertamento.
Ad esempio, se nel modello 730/2017, redditi 2016, è stata indicata la prima rata relativa alle spese per il recupero del patrimonio edilizio, i relativi documenti dovranno essere conservati:
- secondo l’Agenzia delle Entrate entro il 31 dicembre 2031;
- secondo la giurisprudenza, entro il 31 dicembre 2022.
Se per un verso, l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza è senz’altro più favorevole al contribuente e anche all’intermediario, applicata in senso più generale desta qualche perplessità.
Un primo aspetto che dovrebbe essere precisato dall’Agenzia delle Entrate è se il Caf o il professionista abilitato che predispone per la prima volta il modello 730 di un contribuente, nella cui dichiarazione viene indicata, ad esempio, la sesta rata riguardante le spese per il recupero del patrimonio edilizio, sia responsabile dell’eventuale infedeltà del visto anche nel caso di errore che, per effetto dell’orientamento giurisprudenziale, non è più oggetto di accertamento.
Ai sensi dell’art. 34, D.lgs. n. 241/1997, infatti, come noto, il soggetto che presta l’assistenza fiscale non appone il visto di conformità sugli oneri detraibili in modo “selettivo” ma su tutti gli oneri indicati nella dichiarazione. In altri termini, il visto di conformità comporta il controllo formale tanto sulle spese mediche quanto sugli oneri relativi al recupero del patrimonio edilizio. Ora, se nella dichiarazione del contribuente viene indicata la sesta oppure la settima rata, ci si chiede se la disciplina dell’apposizione del visto di conformità così come la conosciamo sia compatibile col fatto che il Caf non sarà sanzionato (come ovvio che sia) in merito a oneri per i quali, sebbene sia stato apposto il visto di conformità, l’Amministrazione finanziaria non può più effettuare alcuna azione di accertamento.
Un ulteriore elemento da considerare è se, per il contribuente, ci sia il rischio di perdere il diritto di riportare negli anni successivi al primo le spese per il recupero del patrimonio edilizio se nell’anno nel quale la somma è stata sostenuta, lo stesso, essendo incapiente, non ha potuto far valere tale diritto.
Per esemplificare questo concetto, si supponga che un contribuente abbia sostenuto in un determinato periodo d’imposta un importo riguardante spese mediche. Si supponga ancora che il contribuente, per le spese in essere, non possa far valere il proprio diritto perché in possesso (per il periodo d’imposta in esame) di redditi esenti. In tal caso, purtroppo, lo stesso non potrà portare in detrazione le spese sostenute né nell’anno nel quale le spese mediche sono state sostenute né negli anni successivi.
In analogia a quanto sopra riportato per le spese mediche, quindi, aderendo alla tesi secondo cui l’onere non può essere oggetto di verifica perché il controllo dell’Agenzia deve essere svolto non oltre il 31 dicembre del quinto anno rispetto a quello nel quale è sorto il diritto, se il contribuente, nell’anno in cui ha sostenuto la spesa per il recupero del patrimonio edilizio (primo anno), per incapienza, per redditi esenti, o per altra ragione non può portare in detrazione la spesa sostenuta, perde definitivamente l’agevolazione poiché il diritto a portare in detrazione la spesa è “maturato” soltanto nel primo e non negli anni successivi (come invece avviene adesso).
Stante quanto sopra, quindi, prima di pronunciarsi tra il vecchio o il nuovo orientamento, sarà indispensabile valutare con attenzione gli effetti più evidenti (come quelli sopra riportati) e probabilmente anche quelli più nascosti.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN