Le risposte ai quesiti in materia di versamento IVA

Alla luce delle novità introdotte dal D.L. 193 del 22 ottobre 2016, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 226/2016, sono stati richiesti all’Agenzia delle Entrate diversi chiarimenti in materia di versamenti IVA.

In particolare, i principali dubbi sui versamenti IVA riguardavano le regole sulle compensazioni, le regole sulla rateizzazione ed il differimento al 30 giugno e al 30 luglio dei pagamenti dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2016 (anche nei casi di soggetti d’imposta con esercizio non coincidente con l’anno solare).

E così, per rispondere ai numerosi dubbi, con la risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017 l’Agenzia delle Entrate chiarisce una volta per tutte agli operatori economici le varie problematiche in merito ai soggetti che hanno la possibilità di fare slittare il pagamento del saldo IVA al 30 giugno, alla rateizzazione del debito IVA in caso di versamento differito e alla compensazione dell’imposta dovuta con i crediti delle imposte dirette.

Il documento dell’Agenzia conferma infatti che possono versare l’IVA oltre il 16 marzo, anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare e viene confermata anche la possibilità di compensare il debito IVA con i crediti delle imposte dirette che emergono dalla dichiarazione annuale dei redditi.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate spiega chiaramente che, gli articoli 6 e 7 comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 542 del 1999, modificati dal comma 20 dell’articolo 7-quater del D.L. 193/2016, consentono di posticipare il versamento del saldo IVA dal 16 marzo di ciascun anno al termine previsto per il versamento delle imposte dirette e IRAP come previsto dall’articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.

Quando iniziare la rateizzazione dell’IVA?

Coloro che si avvalgono dello slittamento dei termini di versamento dal 16 marzo al 30 giugno, come chiariscono le stesse istruzioni del modello IVA 2017, possono iniziare la rateizzazione a decorrere da detto ultimo termine.

È possibile compensare l’imposta e procedere alla rateizzazione?

La risposta è affermativa. È possibile compensare il debito totale IVA con i crediti delle imposte dirette emergenti dalla dichiarazione annuale dei redditi e rateizzare la sola IVA in eccedenza. L’Agenzia delle Entrate chiarisce infatti che risulta evidente che la rateizzazione riguarda solo le somme che residuano dopo la compensazione con i crediti delle altre imposte.

Inoltre, nel documento viene confermato che la maggiorazione dello 0,40 per cento, prevista per ogni mese o frazione di mese di cui all’articolo 6 del DPR n. 542 del 1999, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati nel modello F24.

È possibile iniziare a pagare al 30 luglio (ulteriore termine)?

Risposta affermativa anche in questo caso. Si può versare l’IVA annuale il 30 luglio (in effetti il pagamento deve effettuarsi il 31 luglio in quanto il 30 cade di domenica) con ulteriore maggiorazione dello 0,40 per cento dal 30 giugno al 30 luglio. Una lettura coordinata delle citate norme fiscali citate prima consente di ammettere l’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA 2016 al termine fissato dal comma 2 dell’articolo 17 DPR n. 435/2001.

E quindi, riepilogando, il versamento del saldo IVA può essere effettuato al 30 giugno maggiorando le somme da versare (al netto delle compensazioni) degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo e al 30 luglio, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno gli ulteriori interessi dello 0,40 per cento.

Per ulteriori approfondimenti ti rimando alla lettura integrale della risoluzione 73 del 20 giugno 2017.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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