Tra gli interventi contenuti nella “Manovrina” che interessano il mondo del lavoro e che istituiscono novità rispetto alla normativa vigente vi sono quelli in tema di Anticipazione Pensionistica (APE), Documento di Regolarità Contributiva (Durc) e Premi di Produttività.
L’art. 53 del provvedimento in esame fornisce l’elencazione delle attività lavorative per cui è consentito l’accesso all’APE, ex art. 1, co. 179, lett. d) della L. n. 232/2016. Si tratta, in particolare, di:
- Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
- Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- Conciatori di pelli e di pellicce;
- Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- Conduttori di mezzi pesanti e camion;
- Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido;
- Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
- Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.
Per la fruizione dell’istituto, le succitate prestazioni dovranno essere caratterizzate dal requisito della continuità.
Essa è da intendersi come non interruzione dell’attività lavorativa per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi nei sei anni precedenti alla decorrenza dell’APE e svolgimento nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.
Allo stesso tempo, possono accedere all’anticipo pensionistico i soggetti che sono stati impiegati in via continuativa in una delle attività suindicate.
Per quanto attiene al Documento Unico di Regolarità Contributiva, la disciplina è contenuta nell’art. 54 del Disegno di Legge n. 2853.
Nel dettaglio, nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi ai sensi dell’Art. 6 del D.L. 193/2016, è stabilito che il suo rilascio sia subordinato alla presentazione, da parte del debitore, della dichiarazione di volersene avvalere, effettuata nei termini di presentazione previsti dalla legge.
Inoltre, viene sottolineato come il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, comporti l’annullamento di tutti i documenti rilasciati in attuazione di quanto sopra.
Infine, l’articolo 55 innova la normativa sul tema dei premi di produttività. Viene, infatti, stabilito un regime di favore da applicarsi ai premi e alle somme erogate in esecuzione dei contratti di secondo livello sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
In particolare, per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro ai sensi del comma 189 della L. n. 208/2015 e sue successive modificazioni, su una quota delle erogazioni previste, pari a 3.000 euro, non superiore a 800 euro:
- è ridotta del 20% l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
- non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore;
- è corrispondentemente ridotta l’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato