È stato approvato il nuovo modello IVA TR da utilizzare per la richiesta di rimborso o per utilizzare in compensazione i crediti IVA trimestrali. La rivisitazione dei modelli TR si è resa necessaria per via delle novità introdotte dal DL 50/2017, che ha modificato le regole riguardanti le modalità di compensazione dei crediti, in particolare quelli trimestrali IVA, per i quali si richiede la compensazione in F24 (compensazione orizzontale).
Secondo la disciplina previgente, i crediti scaturenti dai modelli IVA/TR non erano soggetti all’apposizione del visto di conformità per poter essere utilizzati in compensazione a prescindere dal loro ammontare. A seguito delle restrizioni introdotte dal DL 50/2017, invece, i crediti scaturenti da modello TR potranno essere utilizzati in compensazione orizzontale oltre i 5.000 euro solo:
- previa presentazione telematica del modello TR;
- se l’istanza è provvista di visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato al rilascio del visto stesso, oppure se l’istanza è sottoscritta da parte dell’organo di controllo.
Secondo le nuove regole:
- il limite di 5.000 euro annui è “riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta”. Se ne deduce che nel computo del suddetto limite si comprende anche il credito IVA relativo al primo trimestre 2017. A titolo esemplificativo, se è già stato compensato un credito IVA di 2.000 euro, relativo al primo trimestre 2017, l’obbligo di apposizione del visto di conformità scatta nel caso in cui il soggetto passivo abbia intenzione di compensare un credito IVA, maturato nel secondo trimestre 2017, superiore a 3.000 euro;
- la compensazione è possibile a partire dal decimo giorno successivo a quello della presentazione dell’istanza. Il nuovo termine risulta più breve rispetto al precedente. Per esempio, per le istanze presentate il 31 luglio è consentito l’utilizzo dei crediti IVA in compensazione a partire dal 10 agosto.
Il nuovo modello IVA TR conferma i contenuti del frontespizio nonché i quadri TA (operazioni attive), TB (operazioni passive), TC (determinazione del credito) e TD (sussistenza dei presupposti). L’importo a credito risultante dall’istanza deve essere, come di consueto, suddiviso nei righi TD6 e TD7, indicando nel TD6 l’importo eventualmente richiesto a rimborso, ed al rigo TD7 l’importo che si intende utilizzare in compensazione.
La novità è il campo “visto di conformità” – “sottoscrizione dell’organo di controllo” riservato al professionista o al responsabile del CAF che rilascia il visto stesso, che interessa ora anche i casi di compensazione. Gli elementi da indicare saranno il codice fiscale del professionista che appone il visto, oppure il codice fiscale del CAF e del professionista responsabile del CAF. Il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF o il professionista dovranno apporre la propria firma, attestando così il rilascio del visto di conformità ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs. 241/1997. In determinati casi e in alternativa al visto di conformità, l’istanza può essere sottoscritta dall’organo di controllo.
L’obbligo dell’utilizzo della nuova modulistica è immediatamente operativo e i crediti IVA infrannuali maturati nei mesi di aprile – maggio e giugno 2017 dovranno già essere richiesti a rimborso/compensazione utilizzando i nuovi modelli. Il termine per la presentazione relativo al secondo trimestre 2017 resta confermato per il 31 luglio.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN