Rimborsi IVA annuali: quando e come é possibile chiederli?

In alcuni casi disciplinati dalla Legge, in alternativa alla compensazione o al riporto dell’imposta all’anno successivo, i contribuenti possono richiedere il rimborso del credito IVA maturato nel corso dell’anno. Ecco maggiori dettagli.

Il rimborso annuale può essere richiesto:

  • dai soggetti che hanno cessato l’attività;
  • dai soggetti ancora in attività, purché si siano verificate determinate condizioni.

Nel primo caso, il rimborso può essere richiesto dal contribuente, se superiore a 10,33 euro e inferiore a 30.000 euro, senza alcuna condizione.

Per le società di capitali o di persone cancellate dal Registro Imprese e di conseguenza estinte come soggetto, la titolarità del rimborso può essere riconosciuta direttamente ai soci pro-quota.

I soggetti che si trovano regolarmente in attività possono chiedere il rimborso nei seguenti due casi:

1) imprese strutturalmente a credito: il credito IVA deve essere di ammontare superiore ad 2.582,28 euro e deve verificarsi una delle seguenti condizioni:

  • aliquota media su acquisti e importazioni maggiore di quella mediamente applicata su tutte le operazioni effettuate, maggiorata del 10%;
  • effettuazione di operazioni non imponibili (di cui agli artt. 8, 8bis e 9 del DPR 633/72) maggiori del 25% dell’ammontare complessivo delle operazioni attive registrate nell’anno;
  • acquisti o importazioni di beni ammortizzabili, ovvero di beni e servizi per studi e ricerche;
  • prevalenza di operazioni non soggette all’imposta per mancanza del presupposto di territorialità (artt. 7, 7septies del DPR 633/72);
  • il richiedente è un operatore non residente senza stabile organizzazione che si é identificato direttamente o ha nominato un rappresentante fiscale (art. 17, co. 3 del DPR 633/72).

2) triennio costantemente a credito: le dichiarazioni relative agli ultimi tre anni risultano a credito IVA (indipendentemente dall’importo del credito che può essere anche inferiore a 2.852,28 euro).

Il rimborso va richiesto mediante la compilazione degli appositi campi del rigo VX4 della dichiarazione dei redditi stessa.

Si ricorda che per importi superiori a 30.000 euro, non è obbligatoria la garanzia qualora il richiedente sia un contribuente non a rischio, a condizione che dall’istanza da cui emerge il credito sia apposto il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo e sia presentata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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