L’art. 1, commi 17 – 23, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 ha modificato le regole di determinazione del reddito per le imprese in contabilità semplificata, passando da un criterio di competenza economica ad uno improntato al criterio di cassa. In questo articolo daremo risposta ad alcune delle domande più ricorrenti per la corretta gestione contabile e fiscale nel caso in cui avvenga l’ingresso o la fuoriuscita da questo regime.
DOMANDA: Le fatture del 2017 relative a costi/ricavi di competenza 2016 ma pagate/incassate nel 2017, concorreranno alla formazione del reddito nel 2016, seguendo il previgente criterio di competenza, o nel 2017, applicando il nuovo criterio di cassa?
RISPOSTA: Le regole di determinazione del reddito secondo il principio di cassa valgono a partire dall’esercizio 2017. Rimangono dunque invariate le regole di determinazione del reddito per l’esercizio 2016; pertanto i ricavi e i costi di competenza 2016 entreranno nella determinazione del reddito in tale esercizio, a prescindere dal momento di pagamento/incasso delle stesse. In questi casi, anche se l’effettiva manifestazione monetaria avviene in un esercizio “per cassa”, tali componenti non concorreranno alla formazione del reddito per l’esercizio 2017 in quanto hanno già concorso alla formazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza”.
DOMANDA: Impresa in contabilità semplificata che nel 2016 ha stipulato un’assicurazione per il periodo 01/07/2016 – 30/06/2017 di € 2.000. L’intero premio è stato pagato alla stipula dell’assicurazione. Al 31/12/2016 ho rilevato un risconto attivo di € 1.000. Nel passaggio al nuovo regime semplificato, come devo considerare questo risconto?
RISPOSTA: I componenti reddituali che non hanno concorso alla formazione del reddito secondo le regole previste dal precedente regime di competenza, concorrono alla determinazione del reddito dei periodi d’imposta successivi anche se non si verificano i presupposti previsti dal nuovo regime di cassa. In questo caso, anche se nel 2017 non avviene l’effettiva manifestazione monetaria, il costo potrà comunque essere dedotto facendo riferimento alle regole vigenti nel regime di “provenienza”.
DOMANDA: Come si considereranno i costi del personale dipendente nelle imprese a contabilità semplificata in cui si sia optato per il criterio della c.d. “registrazione”?
RISPOSTA: Alla luce delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2017 per le imprese minori in contabilità semplificata, la Circolare n. 11/E del 13 aprile 2017 “Nuovo regime di determinazione del reddito per le “imprese minori” – Disciplina IRPEF ed IRAP”, introduce alcuni chiarimenti sulle modalità di determinazione del reddito per tali imprese, specificando alcune deroghe al regime di cassa “puro” per alcune tipologie di costi e di ricavi. In merito alla domanda formulata, nella stessa Circolare viene precisato che sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri previsti dal TUIR:
- spese per prestazioni di lavoro (art. 95 del TUIR);
- accantonamenti di quiescenza e previdenza (art. 105 del TUIR);
- oneri di utilità sociale (art. 100 del TUIR);
- oneri fiscali e contributivi (art. 109, comma 7, del TUIR).
Tale criterio dovrà essere applicato anche nel caso in cui l’azienda opti per l’applicazione di quanto previsto dall’art. 18 comma 5, DPR 600/73″ (Criterio della c.d. “registrazione”).
DOMANDA: Attività di commercio in contabilità semplificata. L’articolo 1, comma 18, L. 232/2016 ha previsto che le rimanenze finali siano portate in deduzione del reddito del primo periodo d’imposta di applicazione del regime. Nel caso in cui il contribuente nel 2018 decida di optare per il regime ordinario, come verranno determinate le rimanenze iniziali?
RISPOSTA: In caso di passaggio dal regime di contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria, per determinare il valore delle rimanenze iniziali, occorre distinguere il caso in cui l’impresa abbia optato per il criterio della cd. “registrazione” (art. 18 comma 5, DPR 600/73) o meno.
Nel caso di opzione, al fine della determinazione del reddito in permanenza del regime semplificato, tutte le fatture di acquisto sono state considerate pagate, pertanto i costi di acquisto delle rimanenze sono stati già interamente dedotti nel regime di “cassa”. In tal caso, nel primo anno di applicazione del regime ordinario, non potranno essere rilevate le rimanenze iniziali.
Nel caso invece non si sia optato per il criterio della registrazione, il costo che è stato dedotto nel regime semplificato è unicamente quello relativo alle merci pagate. In tal caso, la già citata Circolare 11/E/2017 ha precisato che rilevano come rimanenze iniziali solo quelle non pagate nel periodo di applicazione del regime di contabilità semplificata.
Elisabetta Simon – Centro Studi CGN