Tassazione delle spese telefoniche del dipendente

Qual è il trattamento fiscale dei rimborsi delle spese telefoniche effettuate dai dipendenti della società? In particolare, come devono essere trattate dal punto di vista fiscale le spese rimborsate dal datore di lavoro per l’utilizzo da parte dei dipendenti del telefono cellulare, usato per lavoro e per le esigenze private?

La risposta a queste domande arriva dall’Agenzia delle Entrate che, con la risoluzione n. 74/E del 20 giugno scorso, affronta il problema rispondendo ad un’istanza di interpello di un contribuente, fornendo chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle spese telefoniche del dipendente rimborsate dal datore di lavoro.

Il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate riguarda una società che intendeva rimborsare in maniera forfettaria le spese telefoniche sostenute dai propri dipendenti. È utile ricordare a tal fine che, nel caso in cui al dipendente venga concessa la possibilità di utilizzare il telefono cellulare anche per motivi privati, il rapporto che si viene a creare tra azienda “concedente” e dipendente deriva da un’obbligazione di permettere, in quanto l’impresa consente al dipendente l’uso dell’apparecchio cellulare anche per fini personali attraverso un corrispettivo.

Nella fattispecie in esame, la società mette a disposizione dei dipendenti dei telefoni cellulari che possono anche essere utilizzati per le telefonate private. Al fine di garantire una maggiore sicurezza ed evitare un uso improprio dell’apparecchio però, molte funzioni dei telefoni aziendali sono limitate, obbligando di fatto il dipendente all’uso di un telefono personale.

Per ovviare a questo problema e dare maggiore libertà e fiducia ai propri dipendenti, l’azienda vorrebbe allora introdurre una nuova modalità di gestione del servizio telefonico, senza alcuna limitazione tecnica.

L’accordo con i dipendenti sarebbe quello di concedere loro la scelta dell’apparecchio telefonico più appropriato ed il piano tariffario che meglio corrisponde alle loro esigenze. Il dipendente pagherebbe di tasca propria il telefono e le bollette telefoniche, ricevendo un rimborso spese telefoniche per l’utilizzo dell’apparecchio per finalità aziendali.

Ed ecco la risposta dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 74/E, afferma che in sede di determinazione del reddito di lavoro dipendente, le spese sostenute dal lavoratore e rimborsate allo stesso in modo forfettario sono escluse dalla base imponibile solo nell’ipotesi in cui tale criterio forfettario sia stato previsto dal legislatore.

Laddove, invece, il legislatore non abbia indicato tale criterio forfettario, i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

L’Agenzia delle Entrate è dell’avviso che la parte di costo relativo al servizio di telefonia e al traffico dati che la società istante rimborsa al dipendente sulla base di un criterio forfettario, non supportato da elementi e parametri oggettivi, nel silenzio del legislatore al riguardo, non possa essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Il collegamento tra l’uso del telefono e l’interesse del datore di lavoro è dubbio in quanto il contratto relativo al servizio di telefonia e traffico dati è stipulato direttamente dal dipendente con il gestore telefonico da lui scelto e non dal datore di lavoro che rimane estraneo al rapporto negoziale instaurato con il gestore telefonico.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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