Versamento imposte 2017: doppia rata al 31 luglio… ma c’è anche la proroga… per chi?

Predisponiamo le dichiarazioni dei redditi, verifichiamo se l’ammontare dei singoli crediti non sia superiore al nuovo limite di € 5.000,00 per l’utilizzo degli stessi senza apposizione del visto di conformità, concordiamo con il contribuente quando vuole versare le imposte (solitamente l’importo minore possibile e posticipandolo il più possibile) e finalmente predisponiamo le deleghe F24 per il pagamento delle imposte. Due rate al 31 luglio? Sì, ma solo per chi non usufruisce della proroga concessa con Comunicato stampa del 20… proroga al 20 luglio. Cerchiamo di capire quando e come versare le imposte.

Rateizzazione imposte con maggiorazione

Non titolari di Partita Iva

L’art. 7-quater, comma 19, DL 22 ottobre 2016, n. 193, modificando l’art.17, DPR 7 dicembre 2001, n. 435, ha spostato il termine di versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi dal 16 al 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione.

È rimasta invece immutata la possibilità di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

In base al mutato assetto normativo, il versamento delle imposte con la maggiorazione dello 0,40% è quindi previsto entro il 30 luglio, termine che tuttavia nel corrente anno 2017 cade di giorno festivo (domenica), pertanto posticipato al primo giorno feriale, ossia al 31 luglio 2017.

Infine l’articolo 20, comma 4, D.Lgs. n. 241 del 1997, dispone che “ I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno sedici di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti”.

In base a tale norma, dunque, in caso di scelta di versamento rateale delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2017, per le quali si è deciso di usufruire della maggiorazione dello 0,40%, il termine di versamento della I e della II rata scade nel medesimo giorno, ossia il 31 luglio.

Riportiamo di seguito la tabella con indicazione delle possibili rateizzazioni e delle percentuali di interesse da Istruzioni Ministeriali del Modello Redditi PF 2017 per i soggetti NON titolari di partita IVA:

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Titolari di partita IVA

La problematica esaminata non sussiste per i soggetti titolari di partita iva, per i quali i versamenti rateali devono essere effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese. Il termine di versamento della seconda rata per tali soggetti è il 21 agosto 2017 operando la cd “Proroga di Ferragosto” che prevede per gli adempimenti fiscali ed i versamenti da effettuare con il mod. F24 nel periodo 1 – 20 agosto il differimento, senza alcuna maggiorazione, al 21 agosto (il 20 agosto cade di domenica).

Riportiamo di seguito la tabella con indicazione delle possibili rateizzazioni e delle percentuali di interesse da Istruzioni Ministeriali del Modello Redditi PF 2017 per i soggetti titolari di partita IVA:

titolari-partita-iva

Rateizzazione imposte con proroga e maggiorazione

Con Comunicato stampa del MEF n. 125 del 20 luglio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale con Decreto 169 del 21 luglio 2017, è stata concessa, la proroga al 20 luglio 2017 per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi del periodo d’imposta 2016 e per i versamenti del primo acconto. Nel citato Comunicato, ribadito nel successivo Decreto, veniva concessa la proroga solo ai soli titolari di reddito d’impresa e per i soci a cui è attribuito il reddito della società partecipata ai sensi degli articoli 5 e 116 del TUIR, salvo poi, con Comunicato Stampa N° 131 del 26/07/2017 precisare che la stessa vale anche per i versamenti di imposta dei lavoratori autonomi.

Nel Decreto viene inoltre precisato che dal 21 luglio e fino al 20 agosto 2017 i versamenti potranno essere eseguiti con la maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.

Non titolari di Partita Iva

I soggetti non titolari di partita Iva ma soci in “trasparenza” ai sensi degli art. 5 e 116 del TUIR, possono quindi godere della proroga concessa; ricapitolando le nuove scadenze di versamento sono così determinate:

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Titolari di Partita Iva

Il comunicato Stampa N° 131 del 26/07/2017 ha precisato che “I versamenti interessati dalla nuova scadenza sono quelli derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione in materia di imposta sul valore aggiunto di imprenditori e lavoratori autonomi”.

Di seguito vengono proposte le nuove scadenze di versamento:

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Elisabetta Simon – Centro Studi CGN