Tra le tante novità appena apportate al D.Lgs. 231-2007 sull’antiriciclaggio, spicca tra tutte l’abolizione della tenuta del registro e la maggiore importanza attribuita alla tenuta del fascicolo. Vediamo qual è l’impatto di tale novità per l’attività dei professionisti.
Con l’emanazione del D.Lgs. 25.5.2017 n. 90 è stata data attuazione alla Direttiva UE 2015/ 849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Il D.Lgs. 21.11.2007 n. 231 ha quindi subito numerose e significative modifiche a partire dal 4 luglio 2017.
Fra tutte le novità, la più clamorosa è certamente quella relativa all’abolizione del registro antiriciclaggio.
Come si sa, l’art. 36 del D.Lgs. in oggetto vigente fino al 3 luglio 2017, prevedeva, tra l’altro , obblighi di registrazione per:
- gli iscritti nell’albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;
- i Consulenti del Lavoro;
- i soggetti che svolgono in maniera professionale anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, compresi Associazioni di categoria di imprenditori o commercianti, CAF e Patronati;
- i Notai e gli Avvocati, solo in alcuni casi.
Le registrazioni riguardavano alcune informazioni sui dati soggettivi del cliente ed eventualmente del soggetto per conto del quale operava, nonchè di alcune informazioni inerenti dati oggettivi sulla data di instaurazione del rapporto, la tipologia della prestazione professionale oppure dell’operazione, ed altro.
Dette informazioni potevano essere contenute, a libera scelta del professionista destinatario degli obblighi, in un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici oppure in un registro della clientela tenuto in forma cartacea.
Come sopra citato, il D.Lgs. n. 90-2017 ha apportato significative novità in ordine agli “Obblighi di registrazione” contenuti nel Capo II del Titolo II, del D.Lgs. n. 231 – 2007 nella versione vigente fino al 3.7.2017.
Per i motivi riportati anche nel comunicato stampa n. 31 diffuso dal Consiglio dei Ministri il 24.5.2017, il D.Lgs. n. 90 – 2017 razionalizza gli adempimenti posti a carico dei destinatari degli obblighi, eliminando formalità e tecnicismi in ordine alle modalità di conservazione dei dati e dei documenti, ritenuti eccessivi rispetto alle esigenze di uniforme ed omogenea applicazione del diritto comunitario e, come tali, potenzialmente anticompetitivi.
A seguito di ciò, il citato capo II “Obblighi di registrazione” del Titolo II “Degli obblighi” non risulta più riportato nel nuovo testo del D.Lgs. 231 – 2007.
Ecco quindi che il tanto odiato registro non risulta più presente nella normativa attuale e di fatto non deve più essere tenuto.
A parere di chi scrive, si mette anche una pietra tombale sulle eventuali irregolarità commesse precedentemente al 4 luglio 2017, senza più alcun interesse, da parte degli Organi verificatori, a porre attenzione a questo documento.
A questo punto assume maggiore importanza la tenuta del fascicolo con nuove modalità in parte ancora da precisare, che conterrà tutti i dati e le informazioni inerenti il cliente, compresa la scheda di valutazione del rischio, l’informativa privacy e la dichiarazione del cliente.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo