In materia di apposizione del visto di conformità, quali sono le regole in caso di professionista (con o senza partita IVA e con o senza abilitazione telematica) che esercita l’attività di assistenza fiscale nell’ambito di un’associazione professionale o di uno studio associato o si avvale di una società si servizi? Esaminiamo questi casi particolari e facciamo chiarezza.
Il DL 241/1997, art. 35, comma 3, prevede che legittimanti al rilascio del visto di conformità siano i soggetti indicati nel DPR n. 322/98 alle lettere a) e b), art. 3 comma 3, ossia i seguenti professionisti:
- iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro;
- iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.
L’attività di assistenza fiscale e l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni 730 tuttavia è limitata ai soggetti indicati al punto 1).
Ai fini del rilascio del visto di conformità, i professionisti richiedenti devono essere abilitati alla trasmissione telematica tramite Entratel e devono essere iscritti in un apposito elenco informatizzato tenuto a cura della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate competente per domicilio fiscale del richiedente.
Per ottenere l’abilitazione, il professionista dovrà inoltrare apposita comunicazione alla quale, oltre ai propri dati, dovrà allegare una serie di dichiarazioni rese in forma di autocertificazione circa l’abilitazione alla trasmissione telematica, la sussistenza dei requisiti soggettivi, l’insussistenza di provvedimenti di sospensione (e/o cancellazione) dall’albo di appartenenza, oltre a copia della polizza assicurativa.
Merita attenzione il caso del professionista abilitato che eserciti l’attività di assistenza fiscale nell’ambito di una associazione professionale in cui almeno la metà degli associati siano costituiti dai soggetti indicati ai punti 1) e 2): in tale ipotesi è solo il singolo professionista ad essere iscritto nell’elenco informatizzato e conseguentemente abilitato al rilascio del visto di conformità. Ogni altro professionista appartenente all’associazione professionale che non sia personalmente iscritto nell’elenco degli abilitati non è autorizzato ad apporre il visto di conformità.
Come chiarito nella risoluzione n. 82/E del 2 settembre 2014, il professionista che intende utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, all’Irap ed alle ritenute alla fonte emergenti dalla propria dichiarazione, può autonomamente apporre il visto di conformità sulla stessa, senza essere obbligato a rivolgersi a terzi. Di tale facoltà il professionista può avvalersi anche per le compensazioni orizzontali dei crediti IVA.
Il professionista che svolge l’attività nell’ambito di uno studio associato può utilizzare quale garanzia la polizza assicurativa stipulata dallo studio per i rischi professionali. In tal caso, nella polizza dovranno essere indicati i singoli professionisti che la stessa intende garantire; in ogni caso spetta a singoli professionisti presentare autonoma richiesta di iscrizione (Cfr. circolare 57/E del 23/12/2009).
Non è possibile invece utilizzare la polizza assicurativa stipulata dalla società di servizi della quale il professionista si avvale per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale. Tale eventualità è ammessa solo nel caso in cui la polizza assicurativa veda come contraente la società di servizi e come soggetto assicurato il professionista.
Esistono anche ulteriori casistiche che meritano approfondimento.
Un esempio è quello del professionista senza partita IVA e senza abilitazione telematica che opera in una associazione professionale. Nel caso in cui un professionista operi all’interno di una associazione professionale in cui almeno la metà degli associati sia costituita dai soggetti indicati dal DPR 322/1998 art. 3 comma 3 lettere a) e b) e non abbia una propria partita IVA e abilitazione telematica Entratel, lo stesso può inoltrare istanza e quindi essere validamente iscritto nell’elenco informatizzato qualora i requisiti del possesso della partita IVA e dell’abilitazione alla trasmissione telematica sussistano in capo all’associazione professionale. In tal caso la trasmissione telematica dovrà essere effettuata sotto il diretto controllo del professionista.
Altro caso è quello del professionista in possesso di partita IVA e senza abilitazione telematica che si avvale della società di servizi. In tale ipotesi il professionista sarà validamente iscritto nell’elenco se il requisito del possesso dell’abilitazione telematica viene assolto dalla società di servizi di cui possegga la maggioranza assoluta del capitale (51%). Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicati tutti i dati della società di servizi unitamente alla titolarità delle quote di partecipazione nella stessa. Anche in questo caso la trasmissione telematica dovrà essere effettuata sotto il controllo e responsabilità del professionista.
In ultimo il caso del professionista senza partita IVA e senza abilitazione telematica che opera in una associazione professionale che si avvale di una società di servizi. Anche in questo caso il professionista può comunque avvalersi di una società di servizi abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, sempreché il capitale sociale della stessa sia posseduto a maggioranza assoluta da uno o più professionisti. Nell’istanza dovranno essere indicati tutti i dati della società di servizi unitamente alla titolarità delle quote di partecipazione nella stessa. La trasmissione telematica dovrà essere effettuata in ogni caso sotto la responsabilità del professionista.
Marco Canese – Centro Studi CGN