Compro oro e gioiellerie nel mirino antiriciclaggio

Da pochi giorni il D.Lgs. n. 92/2017 impone nuovi e stringenti adempimenti antiriciclaggio non solo ai compro oro ma anche alle gioiellerie che esercitano compra-vendita o permuta di oggetti preziosi usati. Vediamo di cosa si tratta.

Era atteso da tempo un provvedimento che regolasse gli adempimenti antiriciclaggio delle attività di compro oro in modo più adeguato alle disposizioni già in vigore per altre categorie di operatori.

Il provvedimento è arrivato ed è il D.Lgs. n. 92/2017 in vigore dal 5 luglio.

Esso, tra l’altro, ha assoggettato all’iscrizione nel Registro degli operatori compro oro, e a tutti gli obblighi che ne conseguono, gli operatori commerciali che, a prescindere dalla denominazione o dall’esercizio in via secondaria, esercitino l’attività di compro oro ossia l’attività di compravendita ovvero permuta di oggetti preziosi usati.

L’iscrizione al registro è necessaria ai fini dell’esercizio della specifica attività e sarà tenuto e gestito dall’Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM).

Rientrano, pertanto, nella categoria oggettiva di compro oro anche le gioiellerie e le fonderie che, nella misura in cui intendano effettuare operazioni aventi ad oggetto la compravendita ovvero la permuta di oggetti preziosi usati, sono tenuti all’iscrizione nel richiamato registro e all’applicazione di quanto previsto nel predetto D.Lgs. n. 92/2017.

La mancata iscrizione al registro degli operatori compro oro di cui sopra, è pesantemente punita con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da € 2.000 a € 10.000.

Le novità contenute nel D.Lgs. n. 92/2017 sono davvero tante, ma spiccano quelle che prevedono:

  1. l’iscrizione di coloro che possiedono già la licenza di P.S. nel registro degli operatori compro oro tenuto dall’OAM, su cui il MEF entro il 5 ottobre 2017 deve fornire le modalità operative da seguire;
  2. di farsi rilasciare dal cliente l’informazione di chi sia il titolare effettivo;
  3. di identificare l’eventuale esecutore dell’operazione effettuata in nome e per conto del cliente;
  4. l’invio di segnalazione di operazione sospetta ove dovuta, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2007 (antiriciclaggio e antiterrorismo);
  5. un limite alle transazioni contanti di € 499,99;
  6. la tenuta di un c/c bancario o postale dedicato esclusivamente alle transazioni finanziarie inerenti le operazioni di compro oro;
  7. la tenuta di una scheda informativa per ogni operazione, nella quale indicare:
    • la data e l’ora dell’operazione;
    • la quotazione dell’oro e dei metalli preziosi contenuti nell’oggetto prezioso usato;
    • la descrizione dell’oggetto prezioso scambiato e la conservazione di due diverse fotografie dello stesso;
    • l’importo corrisposto e il mezzo di pagamento utilizzato;
    • l’indicazione dell’operatore professionale al quale l’oggetto è venduto o ceduto, per la successiva trasformazione;
    • l’indicazione delle fonderie o di altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi, cui l’oggetto è successivamente ceduto;
    • le informazioni di altro operatore compro oro o cliente a cui l’oggetto è stato ceduto;
    • l’entità e i criteri di determinazione di un contributo per la copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del Registro nonché le modalità e i termini entro cui provvedere al relativo versamento. Il mancato versamento dei contributi dovuti all’OAM costituisce causa ostativa all’iscrizione / permanenza nel Registro degli operatori compro oro;

8. il rilascio al cliente di una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite come sopra.

I dati dovranno essere conservati per dieci anni.

A seguito di tutto ciò si può dire certamente che il comparto della compravendita dei metalli preziosi usati ha subito una vera e propria rivoluzione in ordine agli adempimenti da seguire nell’esercizio dell’attività.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo