Quali sono le detrazioni fiscali e le agevolazioni a cui possono accedere i conviventi o le coppie di fatto? Facciamo chiarezza sintetizzando le ultime disposizioni normative e le disposizioni dell’Agenzia delle Entrate.
La legge n. 76 del 2016, entrata in vigore il 5 giugno 2016, recante la “Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze” (c.d. legge Cirinnà) – equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che – fatte salve le previsioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull’adozione (L n. 184 del 1983) – “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.” (art.1, comma 20).
Analoga equiparazione non è, invece, disposta per le convivenze di fatto, costituite, ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37, della citata legge n. 76 del 2016, tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune.
Stante questa suddivisione, i partner delle unioni civili sono assimilati al coniuge ai fini fiscali, anche per quanto riguarda l’applicazione di detrazioni e agevolazioni in dichiarazione dei redditi.
Diverso è invece il caso delle convivenze di fatto, in quanto il partner non si può considerare come un familiare a carico; tuttavia, ci sono detrazioni specifiche che si possono applicare, che esamineremo tra poco.
La Legge 20 maggio 2016 n.76 ha equiparato il vincolo giuridico derivante dal matrimonio a quello prodotto dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, fatte salve le questioni inerenti le adozioni (e non stabilisce analoga equiparazione al matrimonio per le convivenze di fatto).
L’Agenzia delle Entrate (tramite la circolare 7/2017) ha confermato che le persone unite civilmente sono da ritenersi familiari conviventi. Se uno dei due è proprietario dell’immobile e l’altro sostiene le spese per lavori di ristrutturazione, risparmio energetico o acquisto mobili, quest’ultimo ha diritto a beneficiare delle detrazioni fiscali in quanto familiare convivente del proprietario.
In definitiva sul fronte fiscale, tutti i diritti previsti per il coniuge si applicano anche ai partner dell’unione civile. Quindi, per esempio, è possibile presentare la dichiarazione in forma congiunta, barrando le relative caselle (dichiarante e dichiarazione giunta per il dichiarante, e coniuge dichiarante per il partner).
Per quanto riguarda le detrazioni, quelle che spettano ai familiari fiscalmente a carico possono essere utilizzate anche dai partner in unione civile, se non separati (oppure, anche se separati, se continua la convivenza) e restando fermo, in tutti i casi, il requisito di reddito, che non deve essere superiore a 2840.51 euro lordi.
Tutte le agevolazioni sopra esposte non valgono per i conviventi di fatto, dato che non vengono equiparati al coniuge sul fronte fiscale. Infatti, la detrazione fiscale prevista per il coniuge a carico non può essere estesa al convivente, anche se il suo reddito non supera la soglia di 2.840,51 euro (limite di reddito considerato valido perché un familiare sia considerato fiscalmente a carico).
Ci sono comunque detrazioni che si possono applicare anche nel caso della convivenza, come ad esempio quelle relative al 50% e 65% rispettivamente per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica, e del bonus mobili al 50% per gli immobili oggetto di ristrutturazione agevolata.
Il convivente ha diritto alla detrazione per la parte di spesa sostenuta (si veda in particolare la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 64/E del 2016, che risponde a uno specifico quesito a tal proposito).
Ai fini dello sconto fiscale si richiede la disponibilità dell’immobile. Nel caso del convivente di fatto, tale disponibilità è insita nella convivenza stessa, senza necessità che ci sia quindi un contratto con il partner (per esempio un contratto di comodato).
In questo ambito, inoltre, rileva la sentenza della Corte di Cassazione, sezione tributaria, del 5 novembre 2008 n.26543, che, riguardo alla possibilità di beneficiare della detrazione Irpef sulle ristrutturazioni edilizie, ha equiparato la posizione del convivente more uxorio a quella del coniuge convivente qualora il rapporto di convivenza sussista prima dell’inizio dei lavori, dimostrando il rapporto di convivenza attraverso il trasferimento della residenza.
Fabrizio Tortelotti