Con la Circolare del 19 luglio 2017, n. 115, l’Inps fornisce precisazioni in merito alla stabilizzazione e all’estensione dell’indennità di disoccupazione (cosiddetta DIS-COLL) a favore dei lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, istituita, in via sperimentale, dall’art. 15 del Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
In seguito, con la Legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, il legislatore ha disposto la stabilizzazione ed estensione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Sono destinatari della indennità DIS-COLL:
- i collaboratori coordinati e continuativi;
- anche a progetto (ovviamente per gli eventuali casi residuali);
- gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (esclusivamente in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a fare data dal 1° luglio 2017);
- i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni.
Ai fini dell’accesso alla prestazione, i suddetti soggetti devono essere privi di partita IVA al momento della presentazione della domanda.
Pertanto, l’interessato, titolare di eventuale partita IVA attiva ma non produttrice di reddito (c.d. silente), ai fini della presentazione della domanda di DIS-COLL, dovrà provvedere preliminarmente alla chiusura della suddetta partita IVA.
L’indennità DIS-COLL è riconosciuta ai lavoratori, che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:
- siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 (stato di disoccupazione);
- possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità).
Base di calcolo dell’ammontare del beneficio sarà il reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi relativo all’anno civile in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno civile precedente, diviso per il numero di “mesi di contribuzione, o frazione di essi”, ottenendo così l’importo del reddito medio mensile.
Va precisato, tuttavia, che l’importo massimo mensile di 1.300 euro per l’anno 2017, viene annualmente rivalutato.
L’indennità è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento e non potrà superare i sei mesi di fruizione.
Ai fini del calcolo della durata, non sono computati i periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente DIS-COLL.
Per la fruizione dell’indennità, gli aventi diritto dovranno presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine previsto a pena di decadenza, di sessantotto giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio.
Il beneficio, così delineato, spetterà:
- a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
- o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, la prestazione DIS-COLL spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
L’erogazione della prestazione sarà condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione e alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Centri per l’Impiego.
Inoltre, occorre ricordare che il beneficiario potrà decadere dall’indennità, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, nei casi di seguito elencati:
- perdita dello stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, comma 1 del d.lgs. n. 150 del 2015 e ss. mm. e ii.;
- non regolare partecipazione alle misure di politica attiva proposte dai centri per l’impiego;
- nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
- inizio di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata senza che il lavoratore comunichi all’INPS entro trenta giorni, dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività;
- titolarità di trattamenti pensionistici diretti;
- acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità DIS-COLL.
Infine, si sottolinea che la DIS-COLL, riconosciuta ai soggetti in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017 in avanti, sarà considerata reddito imponibile della stessa categoria dei redditi sostituiti o integrati e, pertanto, soggetta al regime della tassazione ordinaria.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato