Per gli errori rilevati dall’Agenzia delle entrate in un modello 730 elaborato da un Caf/professionista abilitato, il contribuente è escluso da responsabilità, mentre al Caf/professionista abilitato è irrogata una sanzione pari all’imposta, agli interessi e alla sanzione. Ma è sempre così o ci sono errori che comportano comunque una responsabilità del contribuente anche se presenta il 730 tramite Caf/professionista?
Innanzitutto, è necessario precisare che la diversa responsabilità è subordinata a fatti che non implicano, per il Caf/professionista abilitato, il rilascio di un visto di conformità infedele.
L’art. 2, DM n. 164 del 31 maggio 1999, in merito, stabilisce “il rilascio del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto“. In altre parole, il rilascio del visto di conformità non implica per il Caf/professionista il riscontro della “correttezza” degli elementi reddituali dichiarati dal contribuente, come l’ammontare dei redditi fondiari; il Caf/professionista, inoltre, non dovrà nemmeno verificare la mancata sussistenza delle condizioni soggettive attestate dal contribuente e le situazioni autocertificate (elencate nel prospetto allegato alla circolare n. 7/E del 4 aprile 2017).
Per semplificare, quindi, se l’errore comporta l’apposizione di un visto di conformità infedele, il Caf/professionista è responsabile mentre, in caso contrario, sarà responsabile il contribuente.
A titolo esemplificativo, si supponga che il contribuente dichiari al Caf/professionista quale sia l’importo del canone di locazione riferito a un locale di sua proprietà. Qualora l’Agenzia delle entrate rilevi un errore nell’ammontare del canone, l’errore rilevato dall’Erario sarà contestato solo al contribuente, anche se l’importo è stato inserito dal Caf/professionista nel modello 730.
Si supponga, ancora, il seguente caso: il contribuente dimentica di consegnare al Caf/professionista un secondo modello ricevuto dal datore di lavoro che corregge alcuni importi indicati nel precedente modello CU da lui rilasciato. Anche in questo caso il contribuente sarà il solo destinatario della sanzione inflitta dall’Agenzia delle entrate.
Da ultimo, si supponga che il contribuente abbia erroneamente autocertificato lo status di familiare fiscalmente a carico e che il Caf/professionista abbia portato in detrazione delle spese mediche sostenute dal contribuente in favore del familiare a carico: anche in questo caso, l’errore rilevato dall’Amministrazione finanziaria sarà contestato soltanto il contribuente.
Per concludere, quindi, si può dire che per tutte le fattispecie che implicano una dichiarazione da parte del contribuente o comunque una condizione soggettiva, il contribuente sarà il reale destinatario delle sanzioni che l’Agenzia delle entrate potrà comminare nel caso in cui rilevi un errore.
Al Caf/professionista abilitato rimangono (non poche) responsabilità, invece, per il mancato riscontro della sussistenza delle condizioni oggettive e cioè di tutte quelle che sono riscontrabili da fatti/atti oggettivi. Ad esempio, tali intermediari sono obbligati a verificare l’importo delle ritenute indicate nel modello CU, il lasso temporale intercorrente tra la data di compravendita dell’immobile da destinare ad abitazione principale e quella di stipula del relativo mutuo non superiore a 12 mesi e, in generale, il riscontro di tutte le regole previste in materia di detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN