La Legge di Bilancio 2017 ha apportato delle novità anche in materia di interventi di efficientamento energetico sulle parti comuni condominiali, prevedendo una detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Vediamo, in sintesi, cosa è cambiato.
Il beneficio (art. 1 comma 2 della L. 232/2016) spetta nella misura:
- del 70 per cento, per le spese relative ad interventi condominiali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
- del 75 per cento, per le spese relative ad interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015.
La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
È prevista anche la detrazione:
- del 75 per cento se dalla realizzazione deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore;
- dell’85 per cento se si passa a due classi inferiori.
Il credito cedibile corrisponde a questo bonus, applicabile su un ammontare di spesa non superiore a euro 96.000, sempre moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Uno degli aspetti degni di attenzione è la possibilità per i contribuenti rientranti nella c.d. no tax area (pensionati, dipendenti e lavoratori autonomi) di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, compresi Istituti di credito e intermediari finanziari. La condizione di incapienza deve sussistere nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese. Invece, per i soggetti beneficiari diversi da quelli che si trovano nella no tax area rimane ferma l’esclusione della cessione ad Istituti di credito e ad intermediari finanziari.
La procedura prevista per la gestione della cessione del credito è particolarmente articolata ed è disciplinata dai provvedimenti n. 108572 e 108577 dell’8 giugno del direttore dell’Agenzia delle Entrate che sintetizziamo nei seguenti punti.
- Il condòmino che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, comunica all’amministratore del condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo, oltre al proprio nome, cognome e codice fiscale.
- Il condominio segue le indicazioni (comunicazione all’Agenzia delle Entrate) e gli stessi termini disciplinati dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016 relativo alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali. Si tratta di dati informativi finalizzati all’elaborazione della dichiarazione precompilata. Il mancato invio della predetta comunicazione rende inefficace la cessione del credito.
- L’amministratore è tenuto a consegnare al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili sostenute nell’anno precedente dal condominio, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione di cui sopra.
- Il cessionario, ossia colui che accetta la cessione del credito, dispone del credito a partire dal 10 marzo del periodo successivo a quello di riferimento. Il credito può essere nuovamente ceduto dal cessionario.
- L’Amministrazione finanziaria renderà visibile nel cassetto fiscale del cessionario il credito d’imposta che gli è stato attribuito e che potrà utilizzare solo a seguito della relativa accettazione. Le informazioni sull’accettazione saranno disponibili anche nel Cassetto fiscale del cedente.
Il credito d’imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, è ripartito in dieci quote annuali di pari importo, utilizzabili in compensazione in F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN