La corte di Cassazione, con la sentenza 18834 del 19 aprile 2017, ha chiarito che la responsabilità penale per il reato di omesso versamento dell’IVA, di cui all’articolo 10-ter del Dlgs 74/2000, appartiene al soggetto che ricopre la carica sociale di legale rappresentante al momento del termine ultimo per il versamento dell’imposta, ossia il termine ultimo per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo.
Il soggetto in questione, infatti, è gravato da un generale obbligo di controllo preventivo di natura contabile sugli ultimi adempimenti fiscali: ciò comporta una responsabilità quantomeno a titolo di dolo eventuale, tanto più in quei casi in cui il debito fiscale non può considerarsi occulto ma risulta chiaramente dalla dichiarazione presentata dal precedente amministratore.
Difatti su tale soggetto, in ragione della carica ricoperta, grava l’obbligazione tributaria in presenza di debito ben esposto nella stessa, anche se ha assunto la carica dopo la sottoscrizione della dichiarazione, redatta da altro soggetto.
Nella vicenda processuale di cui alla sentenza citata, il tribunale di Milano condannava per il reato di omesso versamento dell’IVA il legale rappresentante di una società nel periodo 6 ottobre – 30 dicembre 2009, per aver omesso il versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2009. Il soggetto condannato impugnava la sentenza in quanto aveva assunto la carica sociale solo in un momento successivo alla sottoscrizione della dichiarazione IVA, redatta da un altro soggetto, la quale non evidenziava il debito IVA.
Ai sensi del combinato disposto della citata disposizione e del precedente articolo 10-bis del medesimo Dlgs 74/2000, all’epoca vigenti, era prevista la pena della reclusione da sei mesi a due anni per chiunque non versasse l’imposta sul valore aggiunto – dovuta in base alla dichiarazione annuale – entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, per un ammontare superiore a 50mila euro.
Si ricorda che a partire dal 22 ottobre 2015, a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 158/2015 per far scattare l’ipotesi di reato è necessario che l’evasione dell’imposta sia superiore ad euro 250mila per ciascun periodo di imposta.
Il tribunale di Milano individuava come data di commissione del fatto il 27 dicembre 2009, termine appunto previsto per il versamento dell’acconto sull’imposta relativa al periodo successivo, data nella quale l’imputato rivestiva la carica di legale rappresentante.
La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le censure basate sul rilievo dell’assunzione della carica sociale in un momento successivo alla sottoscrizione della dichiarazione e dell’assenza della “esposizione” del debito IVA nella medesima. Infatti, come chiarito dai giudici, per il reato di omesso versamento, occorre fare riferimento al momento in cui la legge fissa il termine ultimo per il versamento dell’imposta: è, quindi, sul legale rappresentante a tale data che grava l’obbligazione tributaria e si integra la condotta omissiva, a nulla rilevando che il soggetto che ha materialmente redatto la dichiarazione annuale IVA sia diverso.
La Corte ha evidenziato che, secondo orientamento consolidato della Cassazione, la responsabilità per i reati previsti dal Dlgs 74/2000 “è attribuita all’amministratore, individuato secondo le norme civilistiche di cui agli artt. 2380 e ss., artt. 2455 e 2475 c.c. cioè a coloro che rappresentano e gestiscono l’ente. Costoro, in quanto tali, sono tenuti a presentare e sottoscrivere le dichiarazioni rilevanti per l’ordinamento tributario di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 1, lett. c) ed e), adempiendo agli obblighi conseguenti, e ciò sulla base del principio secondo cui colui che assume la carica di amministratore, si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze”.
Ciò conferma quanto già statuito dalla medesima Corte in precedenti occasioni in caso di subentro nella carica sociale; in particolare, secondo i giudici di legittimità, non è ammissibile una responsabilità in capo all’originario legale rappresentante che abbia solo sottoscritto la dichiarazione nel caso in cui il nuovo legale rappresentante, subentrato al precedente, ometta di versare l’IVA.
In particolare nella sentenza n.42002/2014 della Corte di Cassazione, sempre in materia di omissione IVA, viene disposto che non può rispondere dell’omesso versamento dell’IVA colui che, al momento della scadenza del termine per il versamento, non era più il legale rappresentante della società. Trattandosi, infatti, di un reato omissivo in senso stretto, esso è suscettibile di essere commesso solo dal soggetto che, in base alla normativa tributaria, risulta gravato dall’obbligo di adempiere materialmente l’obbligazione tributaria alle prescritte scadenze. Quindi, in sostanza, il legale rappresentante della società, che ne esercita i poteri di amministrazione.
Non risponde del reato di omesso versamento IVA il legale rappresentante uscente della società anche se risulta essere ancora socio nonché firmatario della dichiarazione dalla quale emerge il debito: il responsabile della condotta illecita è colui che risulta alla scadenza prevista per legge.
Fabrizio Tortelotti