La presenza di operazioni societarie straordinarie (fusioni, incorporazioni, scissioni, cessione ramo d’azienda ecc.), con passaggio dei dipendenti da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro, incide anche sulle operazioni relative all’assistenza fiscale. Vediamo in che modo.
In presenza di queste operazioni viene spesso richiesto ai CAF l’invio di una Comunicazione 730-4 integrativa con i dati del nuovo sostituto d’imposta.
Cerchiamo di chiarire quando la richiesta dell’emissione di una nuova Comunicazione 730-4 è pertinente e quando invece è sufficiente operare i conguagli con il documento già in possesso del sostituto d’imposta.
La Circolare 14/E del 09 maggio 2013 (circolare sull’Assistenza fiscale tutt’ora in vigore), al paragrafo 9.1, è chiarissima in merito alle modalità da seguire nell’applicazione dei conguagli e riporta testualmente:
“Qualora si verifichi il passaggio di dipendenti, nel corso del medesimo periodo d’imposta, da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro o passaggio di dipendenti all’interno dello stesso gruppo, il nuovo datore di lavoro, obbligato a svolgere la funzione di sostituto d’imposta tenendo conto dell’operato del precedente, deve effettuare anche tutte le operazioni relative ai conguagli. Al tal fine, il nuovo sostituto deve tempestivamente trasmettere la comunicazione per la ricezione dei modelli 730-4 (punto 8).”
Il legislatore vuole dire che, qualora si verifichi il passaggio dei dipendenti con la modalità citata nella norma, e cioè senza interruzione del rapporto di lavoro, il nuovo sostituto d’imposta non può pretendere dal CAF la compilazione di un Modello 730 integrativo per il cambio del sostituto d’imposta. Ignorare questa disposizione della norma provoca un’inutile lavoro supplementare e un ritardo nell’effettuazione delle operazioni di conguaglio.
Nella sostanza è il vecchio sostituto d’imposta, al momento del passaggio, a consegnare al nuovo sostituto d’imposta la documentazione per effettuare, o proseguire, le operazioni di conguaglio dei dipendenti coinvolti nell’operazione societaria.
Ciò assume maggiore importanza quando l’operazione societaria straordinaria avviene dopo l’inizio delle operazioni di conguaglio. In questo caso i conguagli devono proseguire con il rimborso delle imposte a credito e, in particolare per quei contribuenti che nel Modello 730 avevano scelto la rateizzazione, la trattenuta delle imposte a debito per i restanti mesi.
Sorge allora una domanda: come riesce l’Agenzia delle Entrate a rilevare tutti questi passaggi e, in particolare, l’effettuazione di conguagli da parte di un sostituto d’imposta diverso da quello indicato nel Modello 730?
La risposta è semplice: tutti questi dati vengono riportati nella Certificazione Unica (Modello ordinario) che i Sostituti d’Imposta (o loro Intermediari), a partire dal 2016, trasmettono annualmente entro il 7 Marzo all’Agenzia delle Entrate contestualmente alla consegna del modello al contribuente.
Ivo Poles – Centro Studi CGN