È possibile la notifica degli avvisi di accertamento direttamente nella casella di posta elettronica certificata (PEC), senza ulteriori comunicazioni o trasmissioni con modalità cartacea e postale da parte dell’Agenzia delle Entrate. È quanto prevede il nuovo art. 60, comma 7, del DPR 600/1973 introdotto dal D.L. 193/2016 e dai conseguenti provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate (n. 44027 del 3.3.2017 e 120768 del 28.6.2017).
La nuova disciplina decorre dall’1° luglio 2017 e si riferisce alle notificazioni degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti. Secondo la nuova disciplina la notificazione può essere effettuata direttamente dal competente ufficio a mezzo PEC secondo le modalità regolamentari previste. In considerazione del tenore letterale della disposizione, si tratta di una facoltà per l’Ufficio che, dunque, potrà continuare ad utilizzare anche le altre specifiche modalità di notifica previste dall’art. 60 del DPR 600/73.
La disciplina sulle modalità di notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti prevede una distinzione rispetto ai destinatari degli stessi, precisamente:
- soggetti obbligati ad avere una PEC;
- soggetti non obbligati ad avere una PEC.
Ai soggetti obbligati ad avere una PEC (imprese individuali, società e professionisti) le notificazioni devono avvenire all’indirizzo del destinatario risultante presso l’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), la cui consultazione ed estrazione è consentita all’ufficio, anche in forma massiva.
Nelle ipotesi particolari in cui la casella di PEC del destinatario dovesse essere satura o l’indirizzo di PEC risultasse non valido o inattivo sarà necessario considerare quanto segue:.
- se la casella di PEC risulta satura, l’ufficio deve procedere con un secondo tentativo di consegna decorsi almeno 7 giorni dal primo invio;
- la persistenza dell’inattività della casella di PEC anche dopo il secondo tentativo comporta che l’ufficio deve provvedere:
- alla notificazione mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito Internet della società “InfoCamere Scpa” e alla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di 15 giorni;
- alla comunicazione al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto con lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.
La notificazione si intende perfezionata:
- per il notificante (cioè l’Ufficio che ha proceduto alla notifica dell’avviso di accertamento o di altri atti con la PEC), nel momento della trasmissione, da parte del suo gestore della casella di PEC, della ricevuta di accettazione, con la relativa attestazione temporale di certificazione dell’avvenuta spedizione del messaggio;
- per il destinatario, alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta inviata all’ufficio dal gestore della casella di PEC del destinatario.
Il soggetto destinatario obbligato a tenere una casella di PEC è tenuto a prestare grande attenzione alla frequenza del controllo della casella di PEC che deve essere oggetto di un costante monitoraggio.
La normativa prevede la possibilità di utilizzare la notificazione degli avvisi e degli altri atti dell’Agenzia delle Entrate a mezzo PEC anche nei confronti di “soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INI-PEC”. In questo caso, però, la procedura è subordinata alla specifica richiesta dell’interessato che deve comunicare all’Agenzia delle Entrate l’indirizzo di PEC da utilizzare. Si tratta, ad esempio, di una persona fisica non imprenditore che, in possesso di una casella di PEC, decida di intrattenere i rapporti con l’Amministrazione finanziaria utilizzando tale modalità.
Il soggetto interessato a ricevere a mezzo PEC gli avvisi di accertamento e gli altri atti dell’Agenzia delle Entrate deve trasmettere i dati relativi all’indirizzo di PEC secondo le modalità stabilite dall’Agenzia nel provv. n. 120768 del 28.6.2017. Si tratta di una procedura utilizzabile solo dalle persone fisiche (residenti e non residenti), alternativa alla pubblicazione dei dati presso l’INI-PEC, e prevede l’inserimento di quei dati presso l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). Il nuovo registro ANPR, ancora in fase di attuazione, sarà istituito presso il Ministero dell’Interno e costituirà una base di dati di interesse nazionale, contenente, fra l’altro, anche l’archivio nazionale informatizzato dei Registri di stato civile tenuti dai Comuni.
Nei casi di PEC satura o indirizzo non valido o inattivo valgono le stesse regole indicate per i soggetti obbligati a tenere una PEC. Nello specifico, sarà necessario procedere con un secondo invio e nel caso in cui non si riesca a inviare i documenti sarà necessario procedere secondo le regole ordinarie di notificazione.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN