Antiriciclaggio: le nuove figure dell’esecutore e della persona politicamente esposta

Nel rinnovato testo del D.Lgs. n. 231-2007, spiccano le figure dell’esecutore e della persona politicamente esposta che ormai è anche italiana. Passiamo in rassegna le principali novità relative questi due soggetti.

L’esecutore, nel rinnovato testo del D.Lgs. n. 231-2007, è definito come “il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente”. La nuova figura impersona quindi colui che, pur non costituendo un titolare effettivo e quindi non avendo alcun interesse ad ottenere la prestazione professionale o l’instaurazione di un rapporto continuativo, può comunque operare in nome e per conto del cliente.

L’art.18 che tratta del contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela prevede l’identificazione dell’esecutore al pari del cliente e, inoltre, la verifica dell’esistenza e dell’ampiezza del potere di rappresentanza ricevuto.

La persona politicamente esposta (PEP) comprende nella sua definizione “le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami” come analiticamente elencate nell’art.1 c. 2 lett. dd) del rinnovato testo del D.Lgs. 231-2007.

Trattasi per esempio del Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, Assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti, Deputato, Senatore, Parlamentare europeo, Consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri, e molti altri.

Ovviamente l’individuazione di un soggetto di questo tipo da parte del professionista è difficile ma per questo sovviene l’art. 22 che prevede negli obblighi di dichiarazione dovuti dal cliente anche la precisazione di costituire/non costituire PEP.

Pertanto, a tal fine, sarà bene che il professionista documentalmente fornisca al cliente l’elencazione delle persone di cui si tratta, al fine di ricevere le giuste informazioni al riguardo.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo