Censimento per le vending machine

Presi dalle scadenze del 18 settembre e del 28 settembre (liquidazioni periodiche IVA e invio dati fatture), a molti operatori economici rischia di sfuggire il censimento dei distributori automatici (vending machine) in vigore dal 1° settembre scorso. Di cosa si tratta? In questo breve articolo cerchiamo di capirne di più.

Dallo scorso 1° settembre 2017 i soggetti passivi IVA che utilizzano le cosiddette “vending machine” (distributori automatici) per la vendita di prodotti, devono provvedere al loro censimento secondo le regole tecniche definite dal Provvedimento n. 61936 del 30 marzo 2017 dell’Agenzia delle Entrate.

Il provvedimento è stato emanato per dare attuazione all’articolo 2, comma 2 del D.Lgs. 127/2015, come modificato dall’articolo 4, comma 6, lettera a) del D.L. 193/2016, che introduce l’obbligo, dal 1° aprile 2017, della memorizzazione elettronica e dell’invio telematico dei dati dei corrispettivi per gli operatori IVA che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici, le cosiddette “vending machine” per l’appunto.

Ricordiamo che con il provvedimento del 30 giugno 2016, invece, veniva disciplinata una soluzione transitoria, valida per i distributori automatici dotati di un erogatore di prodotti o servizi, di una porta di comunicazione in grado di trasferire digitalmente i dati da un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell’Agenzia delle Entrate, di una o più periferiche di pagamento e di un sistema elettronico dotato di memoria capace di raccogliere i dati dalle singole periferiche di pagamento e memorizzarli.

La fase di memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo dei distributori automatici prenderà avvio invece dal prossimo 1 gennaio 2018.

La trasmissione telematica avverrà al momento della rilevazione manuale dei dati di vendita dalla vending machine, in prossimità della stessa e utilizzando un device mobile censito dal sistema dell’Agenzia delle Entrate, così come definito dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento emanato dalla stessa Agenzia.

Le vending machine di ultima generazione che sono in grado di collegarsi direttamente all’Agenzia delle Entrate, possono effettuare direttamente l’invio telematico senza la necessità di utilizzare il dispositivo mobile indicato nel provvedimento dell’Agenzia.

Come effettuare il censimento? Se nella propria attività è operativa una vending machine senza porta di comunicazione, è necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate la data della sua messa in servizio, la matricola identificativa dei sistemi master che gestiscono l’informazione, l’informazione che l’apparecchio non è dotato di una porta di comunicazione nonché altri dati indicati nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento.

Una volta effettuata la trasmissione telematica, l’Agenzia delle Entrate rilascerà l’apposita ricevuta telematica che attesta la buona riuscita dell’invio. Il processo di censimento si conclude con la produzione di un QRCODE che i soggetti obbligati devono apporre in luogo visibile e protetto sulla singola vending machine.

Nella fase transitoria, i proprietari dei distributori automatici avranno tempo sino alla data del 31 dicembre 2022 per adattare o sostituire progressivamente i sistemi master in loro gestione.

Le finalità di questo nuovo adempimento sono legate a rivalutare il ruolo dell’Agenzia delle Entrate, che da mero “controllore” tende a divenire “conoscitore” dei dati utili a supportare i soggetti passivi della Dichiarazione dei redditi, monitorare il gettito IVA, nonché valutare la capacità contributiva degli stessi.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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