La pubblicazione del Messaggio Inps del 1° giugno 2017, n. 2276, ha fornito chiarimenti utili all’applicazione dell’istituto della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, in merito all’allegato CSV, al reperimento dei bollettini meteo e alla nozione di azienda soggetta a contrazioni periodiche dell’attività lavorativa.
Per espressa previsione del messaggio in esame, i chiarimenti forniti sono da applicarsi alle istanze di CIGO non ancora definite alla data di pubblicazione dello stesso. In riferimento, invece, alle domande già evase ed oggetto di ricorso sussiste la possibilità di agire in regime di autotutela secondo la procedura delineata dalla Circolare Inps n. 146/2006.
Nel dettaglio, il messaggio apporta alcune semplificazioni alla compilazione del file CSV. La necessità dell’introduzione del predetto file, allegato alla Circolare Inps n. 197/2015, è derivata dall’immediata entrata in vigore del Decreto n. 148/2015 che stabiliva numerose modifiche alla disciplina della CIGO.
In attesa della sua abolizione per mezzo del nuovo sistema di gestione del flusso Uniemens, è, dunque disposto che la colonna K venga sempre riempita con “N”, mentre non necessità più la compilazione delle colonne B, C, D, E, F e J.
In seconda battuta, il messaggio n. 2276/2017 ribadisce quanto già scritto nel precedente messaggio n. 1856/2017, in merito all’obbligo di acquisizione d’ufficio, da parte dell’Inps, dei bollettini meteo, fermo restando l’onere per le imprese di autocertificare nella relazione tecnica l’avversità atmosferica per cui viene inoltrata la richiesta di CIGO.
Inoltre, viene chiarito che, in caso di evento meteo verificatosi in luogo diverso rispetto all’indirizzo dell’unità produttiva sulla base della quale è individuata la sede competente all’istruttoria di CIGO, può rendersi necessaria l’acquisizione di dati meteo di pertinenza di altre regioni.
Pertanto, con l’intento di facilitare tali istruttorie, il messaggio dà conto della pubblicazione in intranet dell’elenco dei link dei siti ai quali le sedi interessate potranno far riferimento per il reperimento dei bollettini meteo necessari.
Infine, il messaggio in esame ridefinisce il concetto di contrazione dell’attività produttiva collocata in periodi ricorrenti nell’anno.
Precedenti interventi Inps, infatti, escludevano, in tali situazioni, l’accesso all’intervento di CIGO, in quanto comprovanti una non ottimale organizzazione aziendale ovvero un esubero di personale non integrabile. Veniva, inoltre, specificato come, in ragione di una non ottimale organizzazione aziendale, venisse meno il requisito della non imputabilità dell’evento, intesa come involontarietà, mancanza di imperizia e negligenza delle parti e non riferibilità all’organizzazione o programmazione aziendale.
Un’interpretazione di tal genere, dunque, non era compatibile con la definizione di temporaneità, da valutarsi in base alla durata temporale dell’evento e all’eventuale riproposizione ciclica, che deve, congiuntamente alla fondata previsione di ripresa dell’attività lavorativa, caratterizzare la transitorietà dell’evento per cui la CIGO viene ammessa.
A tal proposito, viene ora evidenziato come non sia ravvisabile la volontarietà dell’imprenditore, dei lavoratori, ovvero a negligenza o imperizia delle parti, per la contrazione dell’attività produttiva derivante da caratteristiche intrinseche del processo produttivo del prodotto merceologico di riferimento. Gli elementi connaturati al processo produttivo, infatti, sono da ritenersi estranei alla gestione economica dell’impresa e non dipendono dall’organizzazione del lavoro da parte dell’imprenditore.
Ne deriva che, diversamente da quanto in passato disposto e ad esclusione del lavoro stagionale, qualora un’azienda sia soggetta a contrazioni cicliche dell’attività lavorativa, causate dalla tipologia del processo produttivo, sarà possibile accede a CIGO, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa.
La relazione tecnica, per le aziende rientranti nella tipologia individuata, dovrà, pertanto, indicare:
- la complessiva situazione aziendale con riferimento alle caratteristiche della produzione, con particolare attenzione per il settore: merceologico, del prodotto e del mercato di riferimento;
- il contesto economico e produttivo in cui l’azienda opera, con precisazione del segmento di mercato e dei relativi processi produttivi soggetti a contrazione ciclica dell’attività;
- il numero dei lavoratori interessati dalla CIGO rispetto all’organico complessivo;
- il rapporto tra contratti di lavoro a tempo indeterminato e contratti di lavoro caratterizzati da temporaneità;
- la continuità dell’attività aziendale.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato