Dichiarazioni 2016 e termini per l’azione di accertamento

Con le dichiarazioni 2017 diventano operativi anche i nuovi termini di decadenza dei poteri di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate in vigore con la Legge di Stabilità 2016 (cfr. art. 1, commi da 130 a 132 della Legge 28/12/2015, n. 208). Le novità che analizziamo nel presente articolo allungano i termini temporali per l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria e si rendono applicabili, per espressa previsione normativa, a partire dal periodo in corso al 31/12/2016.

Per quanto concerne le imposte sui redditi, IVA, Irap e sostituto d’imposta, i nuovi termini di decadenza consentono all’Amministrazione finanziaria di notificare al contribuente i propri atti accertativi:

  • entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (in luogo del quarto anno);
  • in caso di omissione della dichiarazione, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata (in luogo del quinto anno).

Ecco il prospetto di sintesi.

prospetto-sintesi

Sono considerate fiscalmente valide le dichiarazioni tardive presentate nei 90 giorni avvalendosi del ravvedimento operoso con versamento della sanzione ridotta a 1/10 del minimo. La presentazione tardiva di una dichiarazione in scadenza il prossimo 31 ottobre osserverà i seguenti termini decadenziali dell’azione amministrativa.

dichiarazione-tardiva

Rispetto alle dichiarazioni tempestive nonché quelle presentate entro il 31/12/2017, le dichiarazioni tardive presentate a partire dal 1° gennaio fino al 29 gennaio 2018 saranno accertabili fino al 31/12/2023 in quanto, ai fini dell’individuazione della data di decadenza per gli accertamenti, si deve fare riferimento all’effettiva data di presentazione della dichiarazione e non a quella di scadenza normativa.

Per soggetti Ires con esercizio a cavallo d’anno, i termini di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e Irap dipendono strettamente dalla data di chiusura dell’esercizio sociale. Per tali soggetti l’obbligo di presentare le dichiarazioni è fissato entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (art. 2, co. 2 del DPR n. 322/1998). Posto che la nuova disciplina dei termini di accertamento si applica agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31/12/2016 e ai periodi successivi, per i soggetti Ires con esercizio a cavallo d’anno, tali nuove regole si rendono applicabili a partire dal periodo d’imposta 2016/2017.

Con un esempio chiariamo meglio il concetto: per una società a responsabilità limitata sportiva dilettantistica, con esercizio compreso tra il 1°luglio e il 30 giugno, la decadenza dell’azione di accertamento basata sui 5 o 7 anni si applicherà a partire dal periodo d’imposta chiuso in data 30/06/2017. Per tale periodo, le dichiarazioni ai fini Ires e ai fini Irap dovranno essere presentate entro il 31/03/2018, oppure entro il 29/06/2018 se tardive. In presenza di una dichiarazione validamente presentata nel 2018, la relativa rettifica da parte dell’Ufficio potrà avvenire entro il 31/12/2023. In caso di omessa dichiarazione, invece, il contribuente subirà subire l’azione di accertamento dell’ufficio entro il 31/12/2025.

Ai fini del diritto penale, le norme che riscrivono i termini decadenziali abrogano quelle sul raddoppio dei termini in presenza di reati tributari. I termini di accertamento potranno subire il raddoppio dei termini solo per i periodi di imposta fino al 2015 in presenza di denuncia ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale per i reati previsti dal D.Lgs. 74/2000. In caso di mancata presentazione della dichiarazione fiscale i termini di accertamento si allungano di un anno.

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Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN