Al debutto del nuovo “spesometro 2017”, previsto dall’articolo 21 del DL 78/2010 come modificato dal DL 193/2016, facciamo un po’ di chiarezza con una serie di domande e risposte ai quesiti più frequenti.
Entro il 28/09/2017 un’ampia platea di soggetti sarà tenuta ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle fatture emesse e ricevute, comprese le bolle doganali, e i dati delle relative note di variazione, con riferimento al primo semestre 2017.
Il nuovo adempimento si presenta tuttavia assai diverso dal “vecchio” spesometro: non si tratta infatti di inviare un “modello” di comunicazione tramite Entratel ma di trasmettere uno o più file per le fatture emesse e per le fatture ricevute (si tratta di file distinti), in formato xml attraverso il servizio web “Fatture e corrispettivi” o mediante Sistema di Interscambio (SDI), già utilizzati per l’invio dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.
DOMANDA: Sono un autotrasportatore e mi avvalgo della facoltà concessa dall’articolo 74 comma 4 del DPR 633/72 di differire la registrazione delle fatture emesse relative ai servizi di trasporto al trimestre successivo. Nell’invio dati fatture relativo al primo semestre 2017 quali fatture devo comunicare?
RISPOSTA: La norma stabilisce che, per le fatture emesse si deve fare riferimento alla data di emissione, per le fatture ricevute alla data di registrazione. Tuttavia per gli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di differimento, come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate con Risoluzione 87/E del 5 luglio 2017, si deve fare riferimento alla data di registrazione ai fini Iva. Pertanto nell’invio dati fatture del primo semestre 2017 devono essere comunicati i dati delle fatture emesse nel periodo dal 01/10/2016 al 31/03/2017 e che sono state annotate nei registri Iva del primo e secondo trimestre 2017. Per le fatture emesse che non rientrano nei casi di differimento (ad esempio una fattura emessa per la vendita di un cespite) si farà riferimento, invece, alla data di emissione.
DOMANDA: Ho registrato ai sensi dell’articolo 6 del DPR 695/96 un documento riepilogativo relativo a 3 fatture inferiori a 300,00 euro. Con il “vecchio” spesometro era prevista la possibilità di comunicare tale documento riepilogativo: come devo comportarmi con il nuovo adempimento?
RISPOSTA: Il “nuovo spesometro” non prevede alcuna casistica di invio “aggregato” dei dati; pertanto in tal caso sarà necessario inviare i dati, analitici, delle singole fatture annotate cumulativamente.
DOMANDA: Ho registrato fatture di acquisto senza applicazione dell’Iva emesse da soggetti che applicano il regime di vantaggio DL 98/2011 (minimi) e il regime forfetario L.190/2014. Devono essere comunicate anche tali fatture?
RISPOSTA: Sì, il soggetto che registra acquisti da soggetti minimi/forfetari è tenuto all’invio dei relativi dati, poiché in tali fatture non vi è Iva; sarà necessario compilare il dato “natura” che identifica il motivo di assenza di Iva nel documento; il codice da indicare è “N2”, in quanto operazioni non soggette al tributo.
DOMANDA: Ho registrato una scheda carburante, devo comunicarla?
RISPOSTA: No, come chiarito nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate 1/E del 7 febbraio 2017, la scheda carburante non deve essere comunicata.
DOMANDA: I dati relativi ai corrispettivi documentati da scontrini e ricevute fiscali devono essere comunicati? Le fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi devono essere comunicate?
RISPOSTA: Devono essere trasmessi unicamente i dati delle fatture emesse, indipendentemente dal registro in cui sono annotate. I corrispettivi documentati da scontrini/ricevute fiscali non devono essere trasmessi, indipendentemente dall’importo.
DOMANDA: Ho effettuato l’invio dati delle fatture emesse del primo semestre 2017. Successivamente mi sono accorto di non aver trasmesso tutte le fatture del periodo di riferimento e che alcune fatture dell’invio effettuato presentavano dati errati. Come posso rimediare?
RISPOSTA: In relazione al mancato invio di alcune fatture sarà necessario effettuare un nuovo invio contenente solo le fatture mancanti; ogni file xml inviato infatti, si aggiunge ai precedenti senza mai sovrascriversi. Per correggere, invece, errori presenti in dati già trasmessi sarà necessario predisporre un invio di tipo rettificativo che conterrà i dati corretti della fattura e l’indicazione dell’identificativo del file originario trasmesso e del numero di posizione occupata nel medesimo file dalla fattura oggetto di rettifica.
DOMANDA: Ho trasmesso un file xml nel quale ho erroneamente inserito una fattura che non doveva essere inclusa. Come posso rimediare?
RISPOSTA: È possibile predisporre un invio di tipo annullativo. Nel caso in cui si voglia annullare un singolo documento presente nel file originario si dovrà indicare oltre all’identificativo dei file originario, il numero di posizione occupata nello stesso dalla fattura che si vuole annullare. Qualora invece si voglia annullare l’intero file originario è sufficiente non indicare alcun numero di posizione.
Paola Cogo – Centro Studi CGN