L’ISEE Università è un modello che va essere sempre compilato qualora si intenda richiedere un beneficio per il diritto Universitario. A differenza degli altri modelli, l’ISEE Università è composto anche dal Modulo MB.2, nel quale è necessario compilare sempre il quadro “C Prestazioni Universitarie” ed eventualmente il quadro “D Genitori non coniugati tra loro e con diversa residenza”. In questo articolo chiariamo come compilare il quadro C e quando compilare il quadro D, sulla base di quanto stabilito dalla normativa unitamente alle specifiche date successivamente dall’INPS nelle FAQ.
Le casistiche su cui faremo chiarezza sono:
- studente residente in Italia con un solo genitore;
- studente residente in Italia, non indipendente e con la famiglia di origine residente in Italia;
- studente residente in Italia, non indipendente e avente la famiglia di origine residente all’estero.
Ricordiamo che i coniugi vanno sempre indicati nel medesimo nucleo familiare anche se con residenze diverse. Il coniuge residente all’estero va incluso nel nucleo di cui al quadro A solo se iscritto all’AIRE. Negli esempi qui sotto riportati, tratteremo casistiche che non rientrano in questa “regola”.
- Lo studente che risiede con un solo genitore può trovarsi in diverse situazioni:
- Genitori legalmente separati: in questo caso si seleziona la prima opzione del quadro C e non vengono richiesti i dati dell’altro genitore non convivente;
- Genitori divorziati: deve essere barrata la seconda casella del quadro C (nel nucleo è presente un solo genitore, mentre l’altro risulta non coniugato e non convivente) e deve essere barrata la casella della seconda sezione del quadro D (il genitore non convivente è in una delle seguenti condizioni), cosicché non verranno richiesti altri dati reddituali o patrimoniali del genitore divorziato non convivente con lo studente;
- L’altro genitore è assente in quanto deceduto, residente all’estero o non ha riconosciuto il figlio: si seleziona la prima opzione del quadro C e non vengono richieste ulteriori informazioni del genitore non presente nel quadro A.
- Lo studente che non risiede con i genitori e non è fiscalmente a carico di nessuno si considera indipendente solo se risultano rispettati entrambi questi requisiti:
- Da almeno due anni dalla data di presentazione dell’ISEE Università risiede fuori dal nucleo familiare di origine, in un alloggio non di proprietà di un membro della famiglia di origine;
- Da almeno due anni possiede redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati superiori ad euro 6.500.
Il requisito reddituale in caso di studente coniugato si considera rispettato se la somma dei redditi da lavoro dello studente e del coniuge sono pari o superiori a euro 6500.
Se anche uno solo di questi requisiti viene a mancare, lo studente non si considera indipendente e devono essere presi in riferimento anche i redditi dei genitori.
Nel quadro A si indica solo lo studente, nel quadro C si barra la terza o quarta casella della sezione “Presenza dei genitori nel nucleo” e si barrano le caselle dello “studente indipendente” interessate.
Successivamente:
- Se i genitori sono coniugati tra loro o conviventi (terza casella della sezione “Presenza dei genitori nel nucleo”) nel quadro C – ultima sezione – deve essere indicato il codice fiscale di uno dei due genitori e il numero di protocollo della DSU già in possesso dei genitori (no quadro D);
- Se i genitori non sono coniugati tra loro e non sono conviventi (quarta casella della sezione “Presenza dei genitori nel nucleo”), per un genitore nel quadro C – ultima sezione – deve essere indicato il codice fiscale e il numero di protocollo della DSU del suo nucleo, mentre per l’altro genitore si deve compilare il quadro D con i suoi dati.
- Lo studente residente in Italia, non indipendente, e avente la famiglia di origine residente all’estero compila l’ISEE Università inserendo nel nucleo solo le persone che compongono il suo nucleo anagrafico, nel quadro C barra la prima casella (“i genitori dello studente sono tutti presenti nel nucleo”). Dovrà successivamente verificare se il bando dell’Università a cui è iscritto, richiede anche la presentazione dell’indicatore parificato per inserire anche i redditi e patrimoni dei familiari residenti all’estero.
Lo studente residente all’estero non può presentare l’ISEE Università. Sarà quindi necessario verificare cosa prevede il bando dell’Università a cui è iscritto.
Giulia Breda – Centro Studi CGN