L’introduzione della normativa in materia di ISEE avvenuta a gennaio 2015 ha portato importanti novità, tra le quali vi sono sicuramente quelle riferite al Diritto allo studio Universitario per la richiesta sia delle borse di studio, dei posti alloggio, delle mense, ecc. ma anche per la richiesta della riduzione delle tasse universitarie.
Fino al 2014 la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) era costituita da un unico modello uguale per tutti (con vincoli e limiti), che spesso faticava a trovare applicazione nella realtà sociale moderna.
Il “vecchio” modello ISEE non considerava situazioni particolari come immobili posseduti all’estero, genitori separati o divorziati o coniugi residenti all’estero, situazioni che venivano colmate, nel caso del Diritto allo Studio, presentando un ulteriore documento chiamato “Modello ISEEU”.
La nuova normativa ha portato dunque un grosso cambiamento, introducendo un modello apposito per gli studenti universitari, chiamato appunto ISEE Università, che meglio rispecchia le esigenze della società attuale.
Tale modello deve essere sempre compilato se si intende richiedere un beneficio universitario. Altre tipologie, quali per esempio ISEE Ordinario, Sanitario, ecc. non sono ammesse.
Le regole di composizione del nucleo familiare sono uguali per tutte le tipologie di DSU (ad eccezione di casi particolari in cui è possibile avere un “nucleo ristretto”): tutti i soggetti devono essere residenti in Italia (eccezione fatta per il coniuge residente all’estero ma iscritto all’AIRE), i coniugi fanno parte del medesimo nucleo familiare anche se hanno diverse residenze, rientrano nel proprio nucleo i familiari fiscalmente a carico ecc.
In che cosa si distingue dunque l’ISEE Università rispetto al cd ISEE Ordinario e alle altre tipologie? Chi lo può presentare?
L’ISEE Università si distingue dagli altri modelli perché presenta un ulteriore modulo chiamato MB.2 composto dal quadro C, che va sempre compilato, e dal quadro D, che si compila in determinati casi (presenza di genitori non coniugati e non conviventi o di genitori divorziati).
Viene presentato da:
- studente residente in Italia con entrambi i genitori (o residente da solo ma a loro carico fiscale);
- studente residente in Italia con un solo genitore;
- studente residente in Italia ma non con i genitori, che non è fiscalmente a loro carico;
- studente residente in Italia, non indipendente, e avente la famiglia di origine residente all’estero.
Lo studente residente all’estero non può presentare l’ISEE Università. Dovrà verificare cosa prevede il bando dell’Università a cui è iscritto. È molto probabile che sia tenuto a presentare il c.d. Indicatore Parificato, modello che prevede l’inserimento dei familiari residenti all’estero e dei redditi e patrimoni posseduti all’estero.
Come avveniva in passato, anche con questo nuovo modello si deve andare a considerare l’autonomia dello studente.
Lo studente che non risiede con i genitori e non è fiscalmente a carico di nessuno, si considera indipendente solo se rispetta entrambi questi requisiti:
- residenza fuori dal nucleo familiare di origine da almeno due annidalla data di presentazione dell’ISEE Università in un alloggio non di proprietà di un membro della famiglia di origine;
- da almeno due anni possiede redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati superiori a 6.500 euro.
In caso di studente coniugato, il requisito reddituale si considera rispettato se la somma dei redditi da lavoro dello studente e del coniuge sono pari o superiori a 6.500 euro.
Se anche uno solo di questi requisiti viene a mancare, lo studente non si considera indipendente e di conseguenza devono essere presi in riferimento anche i redditi dei genitori.
È facoltà dell’Ente e/o Ateneo richiedere altri o ulteriori adempimenti, per cui il soggetto interessato è sempre tenuto leggere il Bando per comprendere tempi e modalità di presentazione della richiesta del beneficio.
Giulia Breda – Centro Studi CGN