A distanza di nove mesi dall’introduzione del DL n. 193/2016, che ha introdotto rilevanti novità in tema di limiti alle operazioni che le imprese possono effettuare sul proprio conto corrente oltre i quali scattano i controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, il dibattito sull’efficacia temporale di tali modifiche è ancora aperto.
Si ricorda che l’art. 32 del DPR n. 600/73 era già stato oggetto di un’importante rivisitazione nel corso del 2014, quando una sentenza della Corte Costituzionale, la n. 228 del 6 ottobre 2014, aveva ribadito il principio secondo il quale i prelevamenti di denaro effettuati dai lavoratori autonomi e non giustificati nel loro utilizzo non costituiscono reddito, con conseguente differenziazione della posizione:
- dei lavoratori autonomi, per i quali la presunzione continua ad operare solamente in riferimento ai versamenti;
- degli imprenditori, per i quali la presunzione continua ad applicarsi anche in riferimento ai prelevamenti.
Successivamente, l’art. 7-quater del DL n. 193/2016 ha introdotto una nuova limitazione in materia di presunzione sui prelevamenti, che quindi ha interessato solo i possessori di reddito d’impresa: i prelevamenti superiori a 1.000 euro giornalieri e comunque a 5.000 euro mensili non giustificati si presumono ricavi non dichiarati.
Ma tali limiti operano anche per il passato?
Secondo la Circolare 8/E/2017 non operano anche per il passato poiché l’applicabilità riguarda gli accertamenti ancora non notificati alla data del 3 dicembre 2016 (data di entrata in vigore della Legge di conversione n. 225 del 2016), mentre per quelli già emessi a quella data sarà applicabile la disposizione previgente che non prevedeva alcun limite.
Tuttavia, mentre la Circolare dell’Agenzia si é espressa per l’irretroattività della norma, in senso opposto si é pronunciata la Guardia di Finanza con la nota prot. 109546/2017, secondo cui “in considerazione della natura procedurale della disciplina delle indagini finanziarie e delle pertinenti presunzioni, si ritiene che le novità introdotte dal DL n. 193/2016 abbiano carattere retroattivo e risultino applicabili, pertanto, a tutti i periodi d’imposta ancora accertabili”.
Sulla base di tali posizioni divergenti, é ipotizzabile che nelle varie Commissioni possano essere prese soluzioni contrastanti.
Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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