È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.186 del 10 agosto, il decreto 7 giugno 2017 n. 122, che pone nuove regole relative ai buoni pasto. Esso individua gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche degli stessi e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.
L’aspetto più innovativo del decreto consiste nel fatto che dal 9 settembre 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento) si potranno utilizzare fino ad otto buoni pasto nell’ambito della stessa spesa (la precedente normativa prevedeva il divieto di accumulare i buoni pasto da parte dei possessori).
Con il buono pasto si possono acquistare alimenti e bevande, oppure può essere speso per le attività di mensa aziendali e interaziendali. L’acquisto di prodotti del settore merceologico alimentare può essere effettuato nei negozi oppure anche negli stessi locali di produzione.
Non tutti gli esercizi commerciali sono obbligati a ricevere come pagamento i ticket dei lavoratori. Infatti, il nuovo decreto stabilisce che il buono pasto potrà essere utilizzato solo presso:
- mense aziendali;
- attività commerciali di bevande e alimenti;
- supermercati;
- locali di produzione dei prodotti alimentari;
- vendita al dettaglio sul posto di prodotti alimentari;
- agriturismo;
- ittiturismo.
Rispetto all’articolo 285 del DPR 207/2010, che disciplinava la medesima materia, è previsto quindi un ampliamento degli esercizi convenzionati presso i quali si può usufruire del servizio di mensa: i buoni pasto possono essere utilizzati per l’acquisto presso gli esercenti autorizzati alla “vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata dagli imprenditori agricoli” e presso gli agriturismi, gli ittiturismi e negli spacci industriali.
I ticket devono essere utilizzati solamente dal titolare, devono essere obbligatoriamente nominativi e non possono essere ceduti a terzi (anche se si tratta di familiari o parenti) né cumulati oltre il limite di otto buoni ed il loro utilizzo è ammesso soltanto per acquisti di prodotti alimentari (alimenti e bevande).
L’emissione dei buoni potrà essere prevista in favore dei prestatori di lavoro subordinato, sia a tempo pieno sia part-time, anche nel caso in cui l’orario di lavoro non stabilisca una pausa per il pasto, nonché per coloro che a vario titolo hanno intrapreso un rapporto di collaborazione anche non subordinato.
Sul ticket cartaceo dovranno essere presenti alcuni dati fondamentali tra cui:
- codice fiscale oppure nome dell’azienda;
- ragione sociale e codice fiscale della società di emissione;
- valore facciale del ticket;
- data di scadenza;
- spazio per la firma dell’utilizzatore, per la data di utilizzo e spazio per il timbro dell’attività commerciale dove il buono pasto viene utilizzato.
Sullo stesso deve inoltre essere presente anche la seguente dicitura: “il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare”.
Nei buoni pasto in forma elettronica queste informazioni sono “associate elettronicamente ai medesimi in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico”.
I buoni, il cui valore sarà comprensivo dell’Iva prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande, dovranno essere utilizzati esclusivamente per “l’intero valore facciale”; in altri termini, non danno diritto al resto e non possono essere convertiti in denaro.
Il valore facciale del buono pasto comprende l’imposta sul valore aggiunto (IVA al 10%) prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e per la cessione di prodotti alimentari pronti al consumo.
Dal punto di vista fiscale, l’articolo 51, comma 2, lettera c) del Tuir prevede che nessuna tassazione né contribuzione previdenziale è dovuta relativamente ai buoni pasto cartacei corrisposti ai lavoratori, fino a 5,29 euro al giorno, o in alternativa, fino a 7 euro per i ticket in formato.
Fabrizio Tortelotti