Crediti per forniture alla PA per compensare i debiti su cartelle esattoriali

Rinnovata anche per il 2017 la possibilità per imprese e professionisti di compensare i propri crediti verso la P.A. da contratti per somministrazione, forniture, appalti e servizi anche professionali, con i carichi esattoriali affidati al’Agente della Riscossione entro il 31.12.2016. Ecco come fruire di questa possibilità.

Con il Decreto del MEF del 9.8.2017, è stata riconfermata la possibilità anche per il 2017, di potere compensare i crediti

  • non prescritti
  • certi
  • liquidi
  • esigibili

vantati verso le Amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, c. 2, del D.Lgs. n. 165-2001, su contratti per somministrazione, forniture, appalti e servizi anche professionali.

Ciò è possibile se la somma iscritta a ruolo è inferiore o tutt’al più pari all’ammontare del predetto credito.

Il DMEF del 9.8.2017, all’art. 1, prevede che le disposizioni del Decreto 24.9.2014 recante compensazione nel 2014 delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari dei crediti aventi i requisiti sopra citati e vantati nei confronti della PA predetta, si applicano con le medesime modalità, anche per il 2017.

A differenza del passato, quando come limite temporale per usufruirne si faceva riferimento ad una certa data di notifica delle cartelle esattoriali, adesso il riferimento è ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31.12.2016.

Appurati i predetti requisiti, occorre avere certificato il credito vantato nei confronti della P.A. Ciò deve avvenire con le modalità previste dai Decreti MEF 22.5.2012 e 25.6.2012 (modificato con D.MEF del 19.10.2012), tramite la Piattaforma dei Crediti Commerciali. Quest’ultima serve a certificare e tracciare le operazioni sui crediti di somme dovute dalla PA per appalti, forniture, somministrazioni e prestazioni professionali.

A questo proposito, è bene prestare attenzione alle situazioni in cui la certificazione non può essere richiesta, in quanto il predetto DM 25.6.2012, all’art.1, prevede delle esclusioni (fra queste, gli Enti locali commissariati).

È bene fare attenzione che nel nostro ordinamento sono presenti due DMEF del 25.6.2012, entrambi modificati da altri due DMEF del 19.10.2012, che trattano:

  • le modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti di PA per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo;
  • le modalità di certificazione del credito, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti di PA.

Si ricorda che prima di rilasciare la certificazione del credito, in caso di importo superiore a diecimila euro, la PA debitrice procede a verificare se a carico del richiedente risultano una o più cartelle di pagamento scadute. In questo caso, la certificazione ne deve dare atto e l’eventuale cessione del credito potrà essere effettuata solo per l’importo corrispondente all’ammontare del credito indicato nella certificazione, diminuito delle somme riscontrate per cartelle esattoriali scadute.

Trascorsi 30 giorni senza che l’ufficio della PA abbia rilasciato la certificazione nè che sia stata rilevata l’insussistenza o l’inesigibilità del credito, anche parziale, il creditore può presentare istanza di nomina di un Commissario ad acta. Egli quale pubblico ufficiale, potrà svolgere presso gli Uffici dell’amministrazione debitrice ogni attività utile allo scopo, provvedendo a rilasciare la certificazione nel termine di 50 giorni dalla sua nomina.

Per quanto la procedura sia farraginosa, essa comunque rappresenta certamente un’opportunità per imprese e professionisti.

Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo