In caso di acquisto di box auto, è possibile beneficiare della detrazione bonus mobili? Ecco le risposte e le precisazioni del Fisco per evitare errori in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.
La Legge 232/2016 proroga fino al 31 dicembre 2017 il c.d. bonus mobili stabilendo inoltre che l’ulteriore detrazione collegata ad interventi di ristrutturazione edilizia opera soltanto, in riferimento alle spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (nonché A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione se:
- l’acquisto è collegato ad interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1º gennaio 2016;
- le spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici sono sostenute nell’anno 2017.
L’acquisto del box auto, limitatamente alle spese sostenute per la sua realizzazione (e dimostrate da apposita attestazione rilasciata dal venditore all’acquirente), rientra tra gli interventi di ristrutturazione edilizia che danno diritto alla detrazione del 50% su un importo massimo di 96.000 (detrazione IRPEF prevista dall’articolo 16-bis, comma 1, lett. d), del TUIR.
Condizione essenziale per usufruire dell’agevolazione è l’esistenza del vincolo pertinenziale tra l’abitazione e il box.
In riferimento al tema in trattazione, va segnalata inoltre la Circolare 11/E/2014, con cui sono stati chiesti all’Agenzia delle Entrate chiarimenti circa il seguente caso: se un contribuente che ha acquistato nel 2013 un box auto pertinenziale, per il quale intende usufruire della detrazione IRPEF prevista dall’articolo 16-bis), comma 1, lettera d), del TUIR, qualora avesse intenzione di arredare il box auto con un’armadiatura e un mobile lavanderia, avrebbe titolo per fruire dei citati incentivi previsti per l’acquisto di mobili? L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non possono essere ricompresi gli interventi consistenti nella realizzazione di posti auto o box pertinenziali all’abitazione citati all’articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del TUIR.
Nella stessa circolare si ribadisce che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che costituiscono il presupposto per l’ulteriore detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sono elencati al paragrafo 3.2 della Circolare n. 29/E del 2013: la stessa conferma la non applicabilità dell’agevolazione in riferimento ai box auto e ai box pertinenziali.
Già con la circolare 35/E del 16 luglio 2009, la stessa Agenzia aveva espressamente escluso l’agevolazione (anche se per un caso parzialmente diverso).
Il legislatore collega la detrazione per l’acquisto di mobili agli interventi di recupero del patrimonio edilizio che sono effettuati su immobili residenziali già esistenti e non anche, quindi, agli interventi edilizi che comportano la realizzazione di nuove costruzioni.
Di conseguenza il bonus mobili in sostanza è collegato ad interventi:
- di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuata sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuata sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza; – di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001;
- riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Fabrizio Tortelotti