Le istruzioni INPS per le istanze di concessione dell’assegno di solidarietà

Con la propria Circolare del 15 Settembre 2017, n. 130, l’Inps definisce i criteri di esame delle domande di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale e fornisce i requisiti utili all’approvazione dei programmi di riorganizzazione e crisi aziendale, oltre che per la concessione dell’assegno di solidarietà, in accordo con i dettami del D. M. n. 94033/2016.

Il provvedimento si pone in continuità con la modifica succedutasi all’entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 3 febbraio 2016, n. 94343, attraverso cui, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il Fondo di solidarietà residuale è stato adeguato alle disposizioni del D.Lgs. n. 148/2015, assumendo la denominazione di Fondo di integrazione salariale.

Con il suddetto Decreto, inoltre, è stata illustrata la disciplina del c.d. FIS che assicura una tutela in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori di datori di lavoro:

  • che occupano mediamente più di cinque dipendenti;
  • appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della cassa integrazioni guadagni ordinaria e straordinaria;
  • che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi a norma, rispettivamente, dell’articolo 26 e dell’articolo 27 del citato D.lgs n. 148/2015.

In aggiunta, vengono definiti come destinatari della prestazione in oggetto i lavoratori:

  • assunti con contratto di lavoro subordinato;
  • compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante;
  • che abbiano un’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per cui si richiede il beneficio di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda.

Con specifico riferimento all’assegno di solidarietà, la Circolare Inps n. 130/2017 ribadisce che si tratta di una prestazione garantita, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dal Fondo di integrazione salariale, in favore dei dipendenti di datori di lavoro che abbiano sottoscritto contratti collettivi aziendali ai sensi dell’articolo 51 del D.lgs n. 81/2015, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all’articolo 24 della legge n. 223/1991, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

Diversamente da quanto previsto in tema di assegno ordinario, la prestazione viene concessa sulla base di un accordo collettivo la cui finalità è di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale.

Ne deriva che sono elementi necessari dell’accordo:

  • la quantificazione degli esuberi;
  • la motivazione che ha portato agli stessi;
  • le azioni che l’azienda intende intraprendere al fine di evitare i possibili licenziamenti.

L’accordo di solidarietà, dunque, si pone come strumento alternativo ai licenziamenti collettivi o ai licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

Pertanto, non sono considerati validi gli accordi di solidarietà stipulati al fine di evitare un solo licenziamento o nell’ambito del quale l’esubero di personale sia limitato ad una sola unità lavorativa.

A norma dell’articolo 6, comma 9, del D.I. n. 94343/2016, gli interventi e i trattamenti di assegno di solidarietà sono autorizzati alla luce dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. n. 94033/2016 con riferimento alla causale del contratto di solidarietà, a mente dei quali il contratto di solidarietà:

  • non si applica nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili;
  • non è ammesso per i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati al fine di soddisfare esigenze di attività produttive soggette a fenomeni di natura stagionale;
  • i lavoratori part-time possono essere ammessi qualora sia dimostrato il carattere strutturale del part-time nella preesistente organizzazione del lavoro;

Inoltre, come previsto dall’articolo 6, commi 6 e 8, del D.I. n. 94343/2016, l’assegno di solidarietà deve essere presentato, in via telematica, entro sette giorni dalla data di conclusione dell’accordo sindacale e la riduzione dell’attività lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Dopo aver posto la disciplina generale, in ragione della peculiarità dell’Istituto, nel quale la riduzione di orario viene determinata da un nuovo orario di lavoro contrattualmente stabilito, la Circolare n.130/2017, in linea con precedenti interventi dell’Inps, dispone la compatibilità dell’assegno con le altre prestazioni e istituti contrattuali.

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato