Nel caso di fuoriuscita dal regime Iri di cui all’art. 55-bis, comma 6-bis, le riserve di utili formate nei periodi d’imposta di applicazione delle disposizioni sopra ricordate, prelevate nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore. Ovviamente, per salvaguardare gli interessi generali, è riconosciuto un credito d’imposta.
La nuova disposizione introdotta dall’art. 58, D.L. n. 50/2017, integra il sistema normativo in esame che, nella disciplina originariamente introdotta, non aveva affrontato il tema del trattamento fiscale degli utili ancora non ripartiti tra i soci al momento dell’uscita dal regime Iri.
Al fine di garantire la neutralità fiscale nel transito dal regime sostitutivo a quello ordinario, la nuova disposizione riconosce un credito d’imposta nell’ambito dell’ordinaria tassazione Irpef, pari all’Iri versata al momento della formazione delle somme via via prelevate (fino a concorrenza del plafond Iri).
In altri termini, l’ammontare dell’Iri versata nella misura del 24% viene restituito ai soci o all’imprenditore individuale, sotto forma di un credito di imposta da scomputare dall’Irpef ordinaria dovuta dal contribuente. Si può sostenere che, nell’ambito dell’Iri si assiste a una tassazione pari al 24% versata in acconto sull’Irpef ordinaria che gli stessi redditi dovranno presto o tardi scontare.
La disposizione in esame precisa che il novellato orientamento deve applicarsi alle sole somme che, dopo la cessazione del regime, vengono prelevate a carico degli utili assoggettate a Iri; non si realizza, in generale, quindi, la presunzione secondo la quale tutti gli utili residui Iri si considerano prelevati nell’ultimo anno di applicazione del regime.
Contrariamente a quanto appena affermato, infatti, con l’abbandono del regime di contabilità ordinaria, tutte le riserve si presumono senza possibilità di prova contraria distribuite. Ne deriva che la presunzione di distribuzione scatterà nel caso di cessazione del regime di contabilità ordinaria e adozione di un regime contabile inferiore. In questi casi, purtroppo, non è possibile mantenere un controllo sui movimenti che attengono le riserve di utili e viene pertanto a mancare il monitoraggio contabile sulle poste che compongono il patrimonio netto.
Il credito d’imposta pari all’imposta sostitutiva pagata sul reddito Iri potrebbe perfino determinare un credito fiscale. Va ricordato, infatti, che il primo scaglione di reddito (fino a 15 mila euro) sconta un’aliquota Irpef ordinaria pari al 23% e quindi inferiore al 24% versata nella qualità di imposta sostitutiva.
Le istruzioni per l’elaborazione della dichiarazione dovranno svelare, invece, se l’eventuale credito erariale generatosi in relazione all’eccedenza del credito d’imposta Iri rispetto all’Irpef ordinaria possa o meno essere utilizzato liberamente.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN