L’omessa comunicazione all’Enea non pregiudica la detrazione del 65%

Per poter beneficiare delle detrazioni IRPEF/IRES del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, è necessario rispettare alcuni adempimenti previsti appunto dalla legge n. 296/2006 e dal DM del 19 febbraio 2007. Ecco per voi un riepilogo.

In particolare, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, il contribuente deve trasmettere telematicamente all’ENEA:

  • attestato di qualificazione energetica (allegato A al DM 19 febbraio 2007);
  • scheda descrittiva degli interventi realizzati (allegato E o F al DM 19 febbraio 2007).

Il limite massimo dei 90 giorni per l’invio della documentazione all’ente decorre dalla data del collaudo dei lavori e non dalla data di effettuazione dei pagamenti. Qualora il collaudo non sia necessario, ad esempio nel caso della sostituzione di finestre comprensive di infissi, la data di fine lavori sarà provata con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa).

All’omessa comunicazione nei termini può essere applicato l’istituto della “remissione in bonis” (art. 2, co. 1 del DL n. 16/2012) che consente di non perdere il beneficio fiscale a patto che si invii la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile e contestualmente si versi la sanzione minima prevista di 258 euro.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui non si rientri nei termini per poter effettuare la remissione in bonis, l’omessa comunicazione all’ENEA comporta la decadenza dall’agevolazione.

Di diversa opinione è la Commissione Tributaria Provinciale di Milano che, con la sentenza n. 5287/2 del 12 settembre 2017, ha precisato che “la decadenza dal beneficio della detrazione deve essere espressamente prevista dalla legge e che l’invio della documentazione all’ENEA non riveste il contenuto di vaglio o controllo, ma di una mera comunicazione formale e da essa non può discendere alcuna decadenza, ma può venire solo applicata una sanzione in misura fissa, così come prevista dall’art. 11 del D.Lgs. n. 471/97, per l’omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie”.

Pertanto la C.T. Prov. di Milano, conformemente a quanto aveva affermato la C.T. Reg. di Milano con la sentenza n. 853 del 9 febbraio 2015, ha affermato che l’omesso invio della documentazione all’ENEA non pregiudica la fruizione del bonus fiscale ma rende applicabile esclusivamente la sanzione da 250 a 2.000 euro prevista dall’art. 11 del D.Lgs. n. 471/97.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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